Esigenze cautelari e sopravvenuta disoccupazione: motivazione solo assertiva (Cass. pen. Sez. IV n. 39149 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo richiesta l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. È assertiva e decontestualizzata, e quindi carente di motivazione, la valutazione del giudice di merito che deduce il pericolo di reiterazione dalla sola sopravvenuta condizione di disoccupazione dell’indagato, senza ancorarla a elementi concreti di attualità del pericolo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato per plurime ipotesi di furto aggravato, confermando l’ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari. Con l’impugnazione, l’indagato aveva censurato l’originaria ordinanza cautelare esclusivamente in punto di attualità delle esigenze cautelari.
Avverso il provvedimento del riesame il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il primo deduce violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento depositato oltre il termine di dieci giorni dall’udienza camerale, con conseguente perdita di efficacia della misura. Il secondo deduce violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso sulla base della fondatezza del secondo motivo. La doglianza, come già in sede di riesame, riguarda esclusivamente il profilo dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen..
Richiamando il proprio orientamento, la Corte ribadisce che l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità dei fatti attribuiti all’indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni. Non è invece richiesta l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato, secondo il principio affermato da Sez. 1, n. 26618 del 11.07.2025 e da Sez. 6, n. 24779 del 10.05.2016.
Nel caso concreto, il Tribunale ha affermato che l’attualità del pericolo non può dirsi esclusa dalle intervenute dimissioni, accettate dall’azienda, giacché proprio la sopravvenuta condizione di disoccupazione e la conseguente assenza di fonti lecite di reddito ben potrebbero favorire la reiterazione di condotte analoghe. Per la Corte si tratta di motivazione assertiva, che prescinde dai canoni di concretezza e si rivela decontestualizzata rispetto al reato, commesso dall’indagato in qualità di dipendente.
La valutazione del Tribunale appare così frutto di un confronto solo apparente con le circostanze di fatto richiamate dal ricorrente, ponendosi al di fuori dei canoni di concretezza richiesti dal legislatore: una mera petizione di principio non suffragata da elementi di concretezza finalistica. Il giudice del rinvio dovrà offrire una motivazione più puntuale sulla concretezza del pericolo di reiterazione, nel rispetto dei principi richiamati.
Il primo motivo è invece infondato: secondo l’insegnamento consolidato, non sussiste la perdita di efficacia della misura quando la decisione sul riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, purché il Tribunale abbia deliberato e depositato il dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, come avvenuto nel caso di specie (ex multis, Sez. 2, n. 23211 del 09.04.2014; Sez. 5, n. 48557 del 06.10.2011). L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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