Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35287 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che riproponga le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, è generico e, quindi, inammissibile a norma dell’art. 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., desumendosi la mancanza di specificità dalla assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti è manifestamente infondata.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in primo grado e, successivamente, in sede di appello davanti alla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 20 gennaio 2025, per i reati di danneggiamento e di tentata estorsione. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con i primi due motivi presunti vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e, con il terzo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta la correttezza del ragionamento del giudice del gravame, ma senza misurarsi con le argomentazioni in esso contenute. La Sezione VII è stata quindi chiamata a verificare la specificità dei motivi e la tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla specificità del motivo di ricorso. I primi due motivi contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma sono generici: si fondano su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Il Collegio chiarisce il criterio di valutazione. La mancanza di specificità, da cui deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il motivo, cioè, deve confrontarsi con la motivazione che intende censurare.
Applicando tale regola, il primo motivo — con cui si deduce che la condotta dell’imputato non avrebbe arrecato alcun danno apprezzabile, escludendo la commissione del delitto di danneggiamento — non si confronta con quanto motivato dal giudice d’appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come sia danneggiamento anche quello funzionale, verificatosi nel caso di specie, che causa un deterioramento consistente nella diminuzione dell’utilità procurata dal bene.
Il secondo motivo — con cui si contesta la mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione — non si confronta con quanto motivato dal giudice d’appello alla pagina 7, ove si chiarisce esaustivamente come la condotta dell’imputato abbia avuto lo scopo di coartare la libera determinazione della persona offesa, inducendola, con le condotte di appiccamento del fuoco e di danneggiamento e con minacce, a desistere dall’acquistare un appartamento.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte rileva che esso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il giudice d’appello ha compiutamente motivato facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell’imputato, desumibile anche dalla condotta successiva, da cui non emerge alcun sintomo di ravvedimento.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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