Pena concordata e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35329 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato non può porre in discussione, con ricorso per cassazione, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa nel giudizio d’appello definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., quando la pena sia inferiore a quella inflitta in primo grado e sia stata ritenuta congrua dal giudice d’appello all’esito di un pieno accertamento di responsabilità non più contestato. Il ricorso è ammissibile solo ove la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La verifica va compiuta esclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenza e sui motivi dedotti. L’inammissibilità è dichiarata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. La riduzione è avvenuta su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai motivi di appello, con determinazione della pena in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Il ricorrente deduce plurimi motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività del trattamento sanzionatorio e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui l’imputato non può contestare la misura della pena concordata con la pubblica accusa, comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado e ritenuta congrua dal giudice d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Il fondamento di tale preclusione risiede nella struttura dell’istituto: l’accordo sulla pena interviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità compiuto in primo grado, che non è più oggetto di contestazione da parte dell’appellante. La rinuncia ai motivi di appello consolida quel giudizio e delimita l’oggetto del successivo scrutinio di legittimità.

Quanto alla qualificazione giuridica, la possibilità di ricorrere è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. La verifica va compiuta esclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenza e sui motivi dedotti in ricorso, non potendosi riesaminare il merito della regiudicanda.

La Corte provvede alla relativa declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. I motivi proposti non superano tali limiti e il ricorso è dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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