Continuazione e recidiva equivalente: aumento sotto un terzo non è pena illegale (Cass. pen. Sez. VI n. 35449 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non integra pena illegale — e non è quindi deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — l’aumento per la continuazione operato in misura inferiore a un terzo, quale che sia la ragione del contenimento. La violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen. non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio in concreto, con la conseguenza che il procedimento determinativo, pur erroneo, resta estraneo alla nozione di illegalità della pena elaborata dalle Sezioni unite. Il limite dell’aumento minimo di un terzo, previsto per i reati in continuazione commessi da soggetto cui sia applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri tale recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 14.02.2025, ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi dieci di reclusione a un imputato, in relazione a due delitti di evasione posti in continuazione tra loro, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, deducendo violazione di legge: la pena sarebbe illegale perché l’aumento per la continuazione risulta inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in contrasto con il disposto dell’art. 81, comma 4, cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte, che ha disposto la trattazione scritta del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma invocata dal ricorrente. L’art. 81, comma 4, cod. pen. stabilisce che, se i reati posti in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., l’aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Il Collegio richiama quindi le Sezioni unite n. 31669 del 23.06.2016, secondo cui tale limite opera anche quando il giudice consideri la recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti. L’aggravante è riconosciuta e applicata non solo quando produce il suo effetto tipico di aumento dell’entità della pena, ma anche quando, in applicazione dell’art. 69 cod. pen., determini altri effetti, come la neutralizzazione di una circostanza attenuante concorrente.
Nel caso di specie il Tribunale aveva inflitto, per il delitto di evasione ritenuto più grave, la pena di un anno di reclusione. Ritenuta la recidiva equivalente alle attenuanti generiche, aveva aumentato la pena di tre mesi per la continuazione con il secondo reato di evasione, pervenendo a un anno e tre mesi, poi ridotti a dieci mesi per il rito. L’aumento per il reato satellite è stato dunque operato in misura inferiore a un terzo: la censura del ricorrente coglie un effettivo errore nel procedimento determinativo.
La Corte affronta però la questione decisiva del mezzo di impugnazione. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi, tra cui l’illegalità della pena. Richiamando le Sezioni unite n. 33040 del 2015 (Jazouli), il Collegio ricorda che per pena illegale deve intendersi quella che non corrisponde, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, collocandosi fuori dal sistema sanzionatorio; oppure quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali dichiarati incostituzionali.
La norma asseritamente violata non incide sulla pena astrattamente prevista, ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio in concreto nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione. Il procedimento determinativo, pur erroneo, non rientra pertanto nelle ipotesi di pena illegale, come già affermato da Sez. I, ord. n. 18772 del 25.01.2023. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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