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Decreto penale per compiuta giacenza: per la rimessione in termini basta allegare di non averlo conosciuto (Cass. pen. Sez. VI n. 13892 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, l’istante, nel caso in cui l’atto gli sia stato ritualmente notificato, non è tenuto ad indicare le specifiche ragioni per le quali non ne ha avuto effettiva conoscenza, essendo sufficiente, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che alleghi di non averne avuto tempestiva conoscenza e di non avere volontariamente rinunciato a proporre opposizione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, ove il predetto onere sia assolto, il giudice deve accertare, compiendo all’uopo ogni necessaria verifica, la mancata conoscenza tempestiva dell’atto e, in presenza di situazioni di incertezza, è tenuto a disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione). (Rv. 289889-01)

Il Fatto

Un decreto penale di condanna era stato notificato alla destinataria a mezzo posta, all’indirizzo di residenza, con perfezionamento per compiuta giacenza secondo l’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. La condannata ha chiesto al Gip del Tribunale di Palermo la restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento.

Il Giudice ha rigettato l’istanza: la notifica era stata spedita alla residenza e la richiedente non aveva allegato fatti concreti idonei a far dubitare della effettiva mancata conoscenza dell’atto. La condannata ha proposto ricorso con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 175, comma 2, 171 e 157, comma 8, cod. proc. pen.: aveva assolto l’onere di allegazione, mentre il Giudice le aveva addossato un vero e proprio onere della prova. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ritiene il ricorso fondato. La notificazione era formalmente regolare, ma la regolarità formale non basta a respingere la richiesta di restituzione. Il codice include il decreto penale tra gli atti con notificazione rafforzata (art. 157-ter cod. proc. pen.), in funzione del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE). Ma neppure questa procedura assicura la conoscenza effettiva: «il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento» (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210-01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420-01).

Lo scarto tra notifica regolare e conoscenza effettiva è riconosciuto dall’art. 175, comma 2, che parla di «effettiva conoscenza», e dal comma 8, che regola la prescrizione proprio nel caso di restituzione concessa nonostante una precedente notificazione. Un orientamento (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788-01; Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018, Rv. 273400-01) richiede che l’istante alleghi le “ragioni” della mancata conoscenza, per non premiare la negligenza. La Corte lo giudica non coerente con il dato normativo: i commi 1 e 2.1 dell’art. 175 attribuiscono rilievo esplicito ai profili soggettivi (caso fortuito, forza maggiore, assenza di colpa), mentre il comma 2, per il decreto penale, pone solo due condizioni: non aver avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento e non aver volontariamente rinunciato all’opposizione. Il silenzio è significativo e si spiega con la natura del procedimento per decreto, che si svolge inaudita altera parte.

Ne deriva che il destinatario non ha l’onere di allegare le ragioni specifiche della mancata conoscenza: l’unico onere è quello di allegazione dei due presupposti di legge. Indicare anche le ragioni rafforza la richiesta, ma incide sulla fondatezza, non sull’ammissibilità. Assolto l’onere, spetta al giudice accertare, con ogni verifica necessaria, la mancata conoscenza tempestiva (Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Rv. 270041-01); se persiste incertezza, deve disporre la restituzione (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Rv. 273427-01), occorrendo per il rigetto «la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza» (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936-01). Le condotte dilatorie sono comunque frustrate dal comma 8, che neutralizza il tempo trascorso ai fini della prescrizione.

L’ordinanza impugnata si fondava solo sulla regolarità della notificazione. La Corte l’ha annullata con rinvio al Gip del Tribunale di Palermo, che dovrà attenersi ai principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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