Patrocinio a spese dello Stato: rileva ogni componente di reddito familiare (Cass. pen. Sez. VII n. 35520 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione delle condizioni per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato rileva ogni componente di reddito del nucleo familiare, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica. Sono pertanto computabili anche le somme percepite a titolo di invalidità civile e di rendita per inabilità permanente. La falsa indicazione o l’omissione, anche parziale, dei dati reddituali riportati nella dichiarazione sostitutiva integra il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione. Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115. Questi aveva attestato falsamente le condizioni reddituali familiari in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando un reddito proprio di 8.540,00 euro e omettendo le entrate di due familiari conviventi, pari a 3.383,51 euro e 33.719,33 euro.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in relazione alle risultanze processuali e l’erronea applicazione della norma incriminatrice. Sosteneva che il reddito da invalidità civile e la rendita per inabilità permanente percepiti dai familiari conviventi non dovessero rilevare, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per plurimi profili. Anzitutto la censura è aspecifica: si limita a denunciare in termini generici una mancanza di motivazione senza indicare quali risultanze processuali sarebbero state trascurate rispetto all’iter logico-giuridico della decisione. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione la Corte richiama, tra le più recenti, Sez. IV n. 26319 del 2025 e Sez. IV n. 19364 del 2024.
Un secondo profilo di censura si configura come motivo nuovo: il riferimento alla natura delle entrate percepite da uno dei familiari conviventi non emerge dalle sentenze di merito né è stato oggetto dei motivi d’appello. Esso implicherebbe accertamenti fattuali preclusi alla Suprema Corte.
Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato. La Corte ribadisce il principio per cui rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica, comprese le somme percepite a titolo di invalidità. Richiama Sez. IV n. 26258 del 2017 e Sez. IV n. 25571 del 2025, che hanno esteso il principio alle somme percepite per invalidità civile e per inabilità permanente.
Ulteriore e assorbente profilo di inammissibilità è il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in ipotesi di doppia conforme. I giudici di merito hanno valorizzato il pacifico approdo di legittimità secondo cui il delitto è integrato da false indicazioni o omissioni anche parziali, a prescindere dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione, motivando sulla sussistenza del dolo e non di un mero difetto di controllo. La Corte richiama Sez. Un. n. 6591 del 2009 e Sez. IV n. 8302 del 2022, che ha precisato come le false indicazioni rilevino solo se riguardino le condizioni di reddito per l’ammissione e non elementi irrilevanti a tal fine.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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