Omicidio stradale: obbligo di motivazione sulla revoca della patente (Cass. pen. Sez. VII n. 35524 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la revoca della patente di guida in luogo della più favorevole sospensione, deve dar conto in modo puntuale delle ragioni che lo inducono a scegliere il trattamento più sfavorevole, alla stregua dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. La regola discende dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la sospensione in alternativa alla revoca ove non ricorra alcuna delle aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. L’onere motivazionale risulta adempiuto quando il giudice esplicita le ragioni della scelta afflittiva. La misura della sanzione penale e quella della sanzione amministrativa accessoria restano su piani autonomi e non sono raffrontabili ai fini di una contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con sentenza del 23.04.2025, applicava la pena su richiesta delle parti nei confronti di un imputato per i reati di cui agli artt. 589 bis, comma 1, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, cod. strada. La pena irrogata era di anni tre e mesi sei di reclusione, con revoca della patente di guida.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen. Il ricorrente censurava la motivazione, asseritamente illogica e lacunosa, per avere il giudice applicato la massima sanzione accessoria della revoca invece della sospensione, con argomentazione meramente apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dal principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato nella specie in Sez. 4, n. 13747/2022: in tema di omicidio stradale, il giudice che applichi la revoca della patente in luogo della sospensione deve esplicitare in modo puntuale le ragioni della scelta del trattamento più sfavorevole, sulla base dei parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada.

Il fondamento della regola è nella sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.

La Consulta ha precisato che la revoca non può essere disposta indistintamente in ogni ipotesi, ma si giustifica solo nei casi più gravi delle fattispecie aggravate. Negli altri casi, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, e applicare eventualmente la sospensione in luogo della revoca.

Nel caso concreto l’onere motivazionale risulta pienamente adempiuto. Il giudice del patteggiamento ha ritenuto congrua la revoca sulla base delle valutazioni in ordine alla determinazione della pena e alla colpevolezza, considerando il brutale investimento del pedone sulle strisce, la condotta di guida violativa di numerose norme del codice della strada e la fuga dopo l’investimento.

La Corte giudica inconferente la censura di contraddittorietà tra sanzione amministrativa e misura della sanzione penale. Si tratta di statuizioni che attengono a piani differenti: la sanzione accessoria persegue una finalità inibitoria preventiva nel settore della circolazione stradale, mentre la misura della pena coinvolge una valutazione complessiva sul fatto e sulla personalità dell’imputato, scollegata dal profilo tecnico della circolazione. Le relative motivazioni restano autonome e non raffrontabili ai fini di una incoerenza intrinseca del provvedimento, secondo il richiamato indirizzo di Sez. 4, n. 4740 del 18.11.2020.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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