Mutuo riconoscimento della sentenza penale straniera: basta la traduzione del certificato (Cass. pen. Sez. VI n. 35790 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all’Unione Europea, non è necessaria la traduzione della sentenza straniera. È sufficiente, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che lo stesso risulti incompleto, difforme dalla sentenza o insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena. La disposizione ha natura di norma speciale e prevale su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. La traduzione della sentenza da riconoscere costituisce, per la Corte di appello, una mera facoltà.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto, ai fini del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Anversa in data 7 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di 2.190 giorni per i delitti di associazione a delinquere e di traffico di sostanze stupefacenti.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando l’inosservanza degli artt. 730, 731, 734 e 735 cod. proc. pen. e dell’art. 12 d.lgs. n. 161 del 2010, per l’omessa traduzione in lingua italiana della sentenza straniera. La mancata traduzione, secondo la difesa, avrebbe precluso la comprensione del significato delle espressioni “associazione per delinquere” e “traffico di sostanze stupefacenti” e il loro inquadramento nelle nozioni proprie della disciplina penale italiana.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 161 del 2010, rilevando che la traduzione della sentenza straniera di cui si chiede il riconoscimento non è requisito per il riconoscimento. L’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo prevede la traduzione del certificato di cui all’art. 2, lett. n), ma non della sentenza.

La richiesta di traduzione della sentenza da riconoscere, o di parte di essa, rappresenta una mera facoltà per la Corte di appello ai sensi dell’art. 12, comma 3, del medesimo decreto. Nel caso concreto i giudici di appello hanno precisato che non vi era alcuna ragione di disporre la traduzione, poiché i dati presenti nel certificato forniscono tutti gli elementi necessari per valutare i presupposti del riconoscimento.

Il ricorrente, peraltro, non ha indicato, se non in termini puramente generici, per quale ragione i dati risultanti dal certificato fossero inidonei a consentire quella valutazione. Il riconoscimento è stato operato non in base alla disciplina generale dettata dal codice di rito in materia di cooperazione internazionale (art. 730 cod. proc. pen.), ma in base alla disciplina speciale del diritto dell’Unione, fondata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali nello spazio giuridico europeo.

La Corte richiama la propria sentenza n. 33545 del 09/10/2025, Vottari, secondo cui, per il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di condanna emessa da altro Stato dell’Unione, non è necessaria la traduzione, essendo sufficiente la mera traduzione del certificato, salvo che lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena. La norma speciale prevale su quelle degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.

Le censure proposte in udienza dal difensore, relative all’asserita incompletezza del certificato, sono inammissibili perché tardive e comunque in violazione dell’art. 609, comma 3, cod. proc. pen., avendo eccepito violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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