Falsa denuncia di smarrimento del libretto: non è falso innocuo (Cass. pen. Sez. V n. 35791 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsa denuncia di smarrimento della carta di circolazione di un veicolo integra il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. e non è riconducibile al falso innocuo. Quest’ultimo ricorre esclusivamente quando la falsità sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. La denuncia di smarrimento, recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia, ha invece una indubbia efficacia probatoria, costituendo il presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato del documento. Non rileva che la falsità sia emersa da un mero controllo sulle banche dati in uso alle forze dell’ordine, poiché tale controllo era meramente eventuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 17 ottobre 2022 nei confronti del ricorrente per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica.

Gli si contestava di avere falsamente denunciato ai carabinieri lo smarrimento della carta di circolazione della propria autovettura, benché il documento fosse stato ritirato dalla Polizia stradale a sua moglie per avere circolato senza copertura assicurativa. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione degli artt. 49 e 483 cod. pen. per ricorrere un’ipotesi di falso innocuo; insussistenza del dolo per pretesa inconsapevolezza del ritiro; omessa applicazione delle attenuanti generiche ed erronea applicazione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che il falso innocuo ricorre esclusivamente quando la falsità sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto. Nel caso della denuncia di smarrimento, invece, la falsità ne costituisce l’oggetto precipuo e il significato, poiché l’atto — con l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia — ha una indubbia efficacia probatoria: è il presupposto necessario per il rilascio del duplicato.

La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass. n. 13850 del 2007; Cass. n. 4208 del 2000; Cass. n. 7022 del 2011; Cass. n. 17381 del 2016). Né può rilevare che la falsità potesse agevolmente emergere da un controllo sulle banche dati: quel controllo era meramente eventuale e, se non effettuato, la falsa denuncia avrebbe consentito di far apparire legittima la circolazione del veicolo.

Il secondo motivo è infondato. La motivazione di appello non è apodittica, ma illustra in modo adeguato e non contraddittorio le ragioni della sussistenza del dolo, desunta anche dall’inverosimiglianza delle dichiarazioni spontanee del ricorrente sulla pretesa inconsapevolezza del ritiro del documento, avvenuto pochi giorni prima.

Il terzo motivo è inammissibile quanto alle attenuanti generiche, che erano state già applicate dal Tribunale, e manifestamente infondato quanto alla recidiva, risultando il ricorrente condannato anche per reati della stessa indole. Quanto al bilanciamento, la prevalenza delle attenuanti è preclusa dall’ultimo comma dell’art. 69 cod. pen. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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