Transazione fiscale eseguita in concordato fallimentare impedisce la confisca del profitto (Cass. pen. Sez. III n. 35840 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reati tributari, l’integrale adempimento dell’obbligazione nascente dalla transazione fiscale intervenuta tra contribuente e Amministrazione finanziaria, anche nell’ambito di un concordato fallimentare, determina il venir meno del debito tributario e, con esso, della funzione di recupero che giustifica la confisca del profitto. Venuta meno la pretesa tributaria per effetto della conciliazione eseguita, non residua alcun titolo per mantenere l’ablazione delle somme corrispondenti all’imposta evasa. La regola opera anche quando la determinazione dell’imposta dovuta in sede amministrativa diverga da quella accertata in sede penale. Il giudice dell’esecuzione deve pertanto revocare la confisca disposta in sentenza, in applicazione del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Una società agricola, in concordato fallimentare, ha definito con l’Agenzia delle entrate il proprio debito tributario tramite transazione fiscale. Il concordato è stato omologato e successivamente dichiarato integralmente eseguito; la stessa Amministrazione finanziaria ha comunicato l’avvenuto pagamento delle cartelle relative all’Iva insinuata al fallimento.

Il legale rappresentante pro tempore era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per la plurima violazione dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, con confisca del profitto. Il giudice dell’esecuzione, rigettando l’opposizione avverso il provvedimento di revoca e dissequestro, aveva rideterminato l’oggetto dell’ablazione. Contro tale ordinanza la parte ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 12-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000: il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria non è disposto, salvo documentata situazione di pericolo, se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative, sempre che il contribuente sia in regola con i pagamenti.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la definizione agevolata non osta al sequestro, perché il vincolo cautelare resta strumentale a garantire il recupero in caso di inadempimento. Tuttavia, ove l’accordo transattivo sia stato integralmente adempiuto, non solo vanno rimossi gli effetti del sequestro, ma non può più essere disposta la confisca della somma originariamente dovuta.

La Corte richiama Sez. III n. 28709 del 2024 e Sez. III n. 32282 del 2024, secondo cui, intervenuto l’integrale adempimento del debito tributario conseguente alla procedura conciliativa, viene meno il nesso di strumentalità tra ablazione e recupero. Tale regola opera anche se la determinazione dell’imposta in sede amministrativa diverge da quella penale. Nel caso di transazione in concordato preventivo, l’adempimento incide sul quantum e preclude il mantenimento della confisca, a pena di violazione del principio di proporzionalità (Sez. III n. 44519 del 2024).

Il Tribunale aveva escluso la valenza ostativa della transazione perché intervenuta in sede concorsuale, ove rileverebbero esigenze di continuità aziendale e la vigilanza del giudice. La Corte giudica tale motivazione manifestamente inadeguata: le esigenze di continuità sono ancor più pressanti nel concordato preventivo; la sorveglianza dell’Autorità giudiziaria è garanzia di regolarità, non limite agli effetti dell’accordo; la finalità di pronta riscossione è propria di ogni transazione.

Poiché la stessa ordinanza riconosce l’integrale adempimento degli impegni, non residua alcun debito tributario alla base del procedimento penale: disporre la confisca di una somma non più dovuta contrasterebbe con il principio per cui, se non vi è pretesa tributaria, non vi può essere confisca. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo, restando assorbito il secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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