Concordato in appello: inammissibili i motivi sulla dosimetria della pena concordata (Cass. pen. Sez. 7 n. 6056 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione solo per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al rito, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo. Nessuno spazio può essere ammesso per i vizi che attengano alla determinazione della pena concordata, che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta. La richiesta concordata tra accusa e difesa è vincolante nella sua integralità, postulando l’accoglimento la condivisione della qualificazione giuridica e di ogni circostanza influente sul calcolo della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva pronunciato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., una sentenza di concordato nei confronti dell’imputato. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione in ordine all’aumento di pena disposto a titolo di continuazione, ritenuto eccessivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello da parte della legge n. 103 del 2017, rivive il principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concordato in appello.
Secondo tale principio, il ricorso per cassazione è esperibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al rito, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Al contrario, nessuno spazio può essere ammesso per i vizi che riguardino la determinazione della pena e che non si siano tradotti in una illegalità della sanzione inflitta. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 6, n. 4665 del 2019, secondo cui la richiesta concordata è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento postula l’integrale condivisione dell’accordo.
Le doglianze dedotte dal ricorrente — l’omessa motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione — non rientrano pertanto tra i casi di ammissibilità del ricorso. Il motivo attiene, infatti, alla dosimetria della pena concordata dalle parti, profilo estraneo al novero dei vizi denunciabili in sede di legittimità.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla stessa legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.