Buona fede del terzo e confisca: rileva il cessionario del credito (Cass. pen. Sez. III n. 35839 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La buona fede richiesta dall’art. 52, comma 1, lettera a), ultimo periodo, del dlgs n. 159 del 2011, quale condizione per rendere inopponibile al terzo la confisca, costituisce qualità soggettiva del creditore che invoca la tutela, non attributo del credito. La cessione o il subentro nella posizione creditoria non trasmettono la buona fede del precedente titolare: se il nuovo creditore non possa vantarla, la condizione soggettiva non permane ma scompare. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non è tenuto a indagare la condizione soggettiva dell’istituto bancario originario cedente, essendo questa estranea all’oggetto della domanda. Inoltre, accertato che il ricorrente non ha fatto incolpevole affidamento sulla bontà del credito, diventa irrilevante la verifica dell’esistenza di accordi fraudolenti con la società poi colpita da confisca.
Il Fatto
Una società chiede al giudice dell’esecuzione penale che, ai sensi dell’art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, sia dichiarata a essa inopponibile, in quanto terzo di buona fede, la confisca dei saldi attivi di un conto corrente intestato a una diversa società, già ammessi al passivo del fallimento di quest’ultima.
La confisca era stata disposta con sentenza all’esito di un giudizio per reati tributari, per un importo corrispondente al profitto del reato. Il credito azionato dal ricorrente derivava da una complessa operazione di anticipazione bancaria, dal successivo decreto ingiuntivo ottenuto dall’istituto di credito, da una transazione con il terzo debitore ceduto e dall’ipoteca giudiziale iscritta a garanzia. La Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, escludendo la condizione di incolpevole affidamento del terzo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto una questione processuale. Il procedimento bifasico dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. per le questioni in materia di confisca, è previsto tassativamente. La sua omissione non determina l’inammissibilità del ricorso, che va riqualificato come opposizione e trasmesso allo stesso ufficio giudiziario. Nel caso di specie, però, la riqualificazione non è necessaria, perché l’oggetto del contendere non è la legittimità della confisca ma la sua efficacia soggettiva rispetto al terzo.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, richiamato dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi risultanti da atti di data certa anteriore al sequestro, né i diritti reali di garanzia parimenti anteriori. Tali condizioni risultano soddisfatte, poiché l’ipoteca giudiziale precede il sequestro preventivo.
Ciò non basta. La norma esige che il creditore dimostri la propria buona fede e l’incolpevole affidamento. Su questo punto si concentra il principio affermato: la buona fede non è una qualità ambulatoria del credito. Il testo legislativo richiama la posizione del creditore, non una caratteristica del bene giuridico. Chi subentra nella titolarità deve quindi possedere in proprio il requisito; il venir meno di tale condizione in capo al cessionario non è sanato dalla buona fede del cedente.
Ne consegue che il giudice territoriale ha correttamente omesso di indagare la condizione soggettiva dell’istituto di credito originario: non era quel creditore a dolersi della confisca. Parimenti è irrilevante l’accertamento di eventuali accordi fraudolenti, poiché l’indagine si arresta una volta escluso l’incolpevole affidamento.
La Corte valorizza gli indicatori dell’art. 52, comma 3, del dlgs n. 159 del 2011 — condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali, tipo di attività svolta, obblighi di diligenza anche precontrattuali. Al momento del subentro, l’amministratore del ricorrente era la stessa persona legata al debitore originario, e il sequestro preventivo era già stato eseguito. La insolvenza della società era nota. Manco quindi la diligenza esigibile da un corretto imprenditore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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