Sequestro preventivo e società interposta: no al terzo estraneo se consapevole (Cass. pen. Sez. III n. 35842 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni costituenti il profitto dei reati tributari, la qualifica di terzo estraneo al reato, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, spetta soltanto a chi non abbia ricavato dal reato vantaggi o utilità e versi in buona fede, non potendo conoscere, con l’ordinata diligenza, l’illecita utilizzazione o derivazione del bene. La società che, tramite il proprio legale rappresentante, abbia offerto all’autore del reato un consapevole supporto operativo, consentendogli l’uso esclusivo di un conto corrente, non è terzo estraneo, e la confisca del profitto resta legittima quale che sia la qualificazione dell’apporto. Avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, restando esclusa la deducibilità del vizio di motivazione.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento per frode fiscale il Gip aveva disposto il sequestro preventivo, nella forma diretta o per equivalente, di beni riconducibili a una società in nome del cui rappresentante era stata raggiunta la somma di oltre sedici milioni di euro, oltre che di un secondo soggetto. Il provvedimento era poi eseguito anche sul saldo attivo di un conto corrente acceso presso un istituto di pagamento digitale, intestato a un’ulteriore società.
Investito del riesame, il Tribunale aveva rigettato l’istanza, ravvisando nella società interposta uno degli strumenti utilizzati per realizzare il risparmio d’imposta e negandole quindi la veste di terzo estraneo. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, la persona fisica, contestando la riconducibilità della somma al profitto del reato e la configurabilità di un’interposizione soggettivamente rilevante.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo di legittimazione. Il ricorso per cassazione era stato sottoscritto dalla ricorrente sia in proprio sia come rappresentante della società, mentre davanti al Tribunale si era agito esclusivamente in quest’ultima qualità. Poiché il sequestro aveva colpito beni riferibili alla sola società, l’impugnazione proposta in proprio è inammissibile per difetto di qualità di parte nel giudizio di merito e di interesse, richiamandosi in argomento Sez. III n. 42527 del 2019 e Sez. III n. 9796 del 2015.
Sul ricorso della società, il passaggio decisivo riguarda la nozione di terzo estraneo al reato. La Corte ricorda come l’art. 12-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 imponga la confisca dei beni costituenti profitto o prezzo dei reati tributari, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Tale qualifica — si legge — spetta solo a chi non abbia tratto vantaggi o utilità dall’illecito e sia in buona fede, non potendo conoscere l’illecita destinazione del bene (richiamate Sez. III n. 34548 del 2023 e Sez. III n. 45558 del 2022).
Il Collegio riconosce che l’ordinanza impugnata non è sempre limpida nel distinguere interposizione fittizia e interposizione reale. Nella fase cautelare, tuttavia, ciò che conta non è la qualificazione dell’apporto, bensì il fatto che la società risulti coinvolta, per mezzo della sua rappresentante, nell’attività ascritta all’indagato: il conto era stato acceso dalla stessa legale rappresentante, che ne aveva poi consentito l’uso esclusivo al terzo. Da ciò il supporto operativo offerto alla condotta illecita.
Su questa base il primo motivo diviene irrilevante: in ogni caso la posizione della società non è assimilabile a quella di un soggetto rimasto estraneo alla vicenda, e la confisca del profitto, con il sequestro che la precede, resta legittima. La Corte ribadisce che in sede cautelare è sufficiente il plausibile, sostenuto dalle concrete risultanze processuali, senza necessità di un effettivo sindacato sulla fondatezza dell’accusa.
Quanto al secondo motivo, con cui si censurava la motivazione dell’ordinanza, i giudici ne dichiarano l’inammissibilità: l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione. Entrambi i ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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