Reddito di cittadinanza, residenza e falso: legittima la sanzione penale (Cass. pen. Sez. III n. 35913 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente sulla propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali. Il requisito della previa residenza nel territorio dello Stato è compatibile con il sistema costituzionale, pur se la sua durata è ridotta a cinque anni dal dictum della Corte costituzionale n. 31 del 2025. La decisione della CGUE 29 luglio 2024, cause C-112/22 e C-223/22 non impone un diverso esito, perché la Corte di giustizia ha rimesso al sistema giurisdizionale e costituzionale interno la verifica della fondatezza dell’impostazione del giudice del rinvio. L’ignoranza o l’errore sui requisiti di accesso al beneficio si risolve in errore sulla legge penale, non scusabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 gennaio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, per avere presentato, il 14 ottobre 2020, una falsa dichiarazione sulla propria residenza ultradecennale al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, beneficio percepito dal novembre 2020 all’aprile 2021.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi, invocando l’assoluzione con formula ampia o, in subordine, il riconoscimento dell’esimente della particolare tenuità del fatto. La questione centrale attiene alla ritenuta incompatibilità del requisito di residenza con il diritto europeo e con l’art. 136 Cost., a seguito della pronuncia della Corte di giustizia del luglio 2024.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo, la Corte ha ribadito il principio già affermato da Sez. 3, n. 23449 del 2025, secondo cui la disposizione incriminatrice è pienamente conforme ai principi costituzionali e sovranazionali. Il Collegio ha richiamato la Corte costituzionale n. 31 del 2025, che ha escluso la riconducibilità del reddito di cittadinanza alle misure di assistenza sociale, valorizzando le peculiarità della disciplina e ritenendo compatibile con il sistema un requisito che dimostri un sufficiente radicamento del richiedente nel territorio dello Stato.

La Suprema Corte ha sottolineato come la divergenza tra le due Corti non riguardi il merito della questione, ma soprattutto i presupposti ricostruttivi, poiché la CGUE non ha verificato l’esattezza dell’impostazione prospettata dal giudice del rinvio. Ciò ha consentito di ritenere non in contrasto con le proprie conclusioni la pronuncia di Sez. 2, n. 13345 del 2025, intervenuta anteriormente alla decisione della Consulta.

Nel caso concreto, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che il ricorrente risiedeva in Italia dal 16 febbraio 2017, data di attribuzione del codice fiscale. Alla data della domanda aveva quindi maturato solo poco più di tre anni di permanenza, senza raggiungere il requisito minimo di cinque anni richiesto dal dictum della Corte costituzionale.

Quanto al secondo e terzo motivo, ripropositivi di doglianze già formulate in appello, la Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di specificità, poiché il ricorso per cassazione non può limitarsi alla pedissequa reiterazione dei motivi d’appello. Quanto alla dedotta ignoranza della lingua italiana, la Corte ha rilevato che la questione era nuova e non risultava tra i motivi di appello, con conseguente tardività. Nel merito, ha richiamato Sez. 3, n. 7541 del 2024, secondo cui non è ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 47, comma 3, cod. pen., perché le norme sul reddito di cittadinanza integrano il precetto penale, con la conseguenza che l’ignoranza dei requisiti si risolve in errore sulla legge penale.

Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza sulla mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. era stata proposta con formula meramente assertiva, priva di argomentazione, dunque geneticamente inammissibile per genericità assoluta. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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