Occultamento di scritture contabili e dichiarazioni spontanee nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. III n. 35912 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, si configura anche quando una parte della documentazione sia stata già oggetto di sequestro ad opera dell’autorità giudiziaria, poiché ciò che rileva è l’obbligo, in capo all’amministratore di fatto, di conservare la documentazione nella sua integralità in occasione del controllo fiscale. Le dichiarazioni spontanee rese da soggetto che si presenti autonomamente agli organi inquirenti sono utilizzabili nel giudizio celebrato con rito abbreviato, non essendo soggette alle formalità di garanzia previste per le sommarie informazioni testimoniali. Il giudice di legittimità non può rivalutare gli elementi istruttori già vagliati nel merito quando la qualifica di amministratore di fatto risulta accertata sulla base del compendio probatorio complessivo.
Il Fatto
La Corte di appello confermava integralmente la sentenza con cui il Gup aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di occultamento delle scritture contabili riferite a una società sostanzialmente non operativa, della quale lo stesso sarebbe stato amministratore di fatto. La condanna riguardava documentazione contabile non conservata in occasione di un controllo fiscale.
Avverso la sentenza di appello la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando motivi concernenti la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due soggetti sentiti senza l’assistenza di un difensore, pur gravati da indizi di reità per reati connessi, la dedotta mancanza dell’elemento oggettivo del reato per essere la documentazione già in gran parte sequestrata, e la carenza di prove sulla qualifica di amministratore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando l’infondatezza manifesta dei motivi proposti. Quanto al primo motivo, concernente l’utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, il Collegio ha osservato che l’informativa di reato richiamata dal ricorrente recava una data successiva di oltre due anni rispetto alle dichiarazioni rese dalla commercialista, sicché risultava indimostrato che al momento dell’assunzione delle informazioni fossero già emersi gli elementi giustificanti le formalità di garanzia.
Per la posizione del secondo soggetto, la doglianza è stata ritenuta in radice infondata: dallo stesso verbale emergeva che lo stesso si era spontaneamente presentato agli organi inquirenti per rendere le proprie dichiarazioni. La Corte ha richiamato sul punto i precedenti Sez. II n. 22962 del 2022 e Sez. IV n. 2124 del 2021, che riconoscono la piena utilizzabilità di tale genere di dichiarazioni nei riti a prova contratta.
Anche il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato. Il ragionamento si fonda su un passaggio centrale: la prova della responsabilità non riposa sul fatto che i locali fossero nella disponibilità del ricorrente, ma sulla circostanza che questi, in qualità di amministratore di fatto, avesse l’obbligo, presidiato da sanzione penale, di conservare la documentazione in occasione del controllo fiscale.
Quanto al sequestro intervenuto in data antecedente, la Corte ha escluso che esso abbia fatto venir meno la materialità del reato. Lo stesso ricorrente aveva riferito che il sequestro aveva riguardato solo “una gran parte” della documentazione: poiché almeno una parte di essa era rimasta nella disponibilità degli amministratori, l’esecuzione del provvedimento cautelare reale non incideva sulla configurabilità del reato.
Infine, il Collegio ha ritenuto privo di rilievo il motivo concernente le pronunzie assolutorie intervenute in altri giudizi, atteso il diverso oggetto delle imputazioni e la mancata prova della loro definitività, con conseguente assenza di efficacia preclusiva sul merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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