Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 35161 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni. Le dichiarazioni della persona offesa, anche costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con motivazione più penetrante e rigorosa di quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza dell’11 marzo 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore del 3 luglio 2024, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di estorsione, tentata estorsione e lesioni personali volontarie ai danni della medesima persona offesa. I fatti risalgono ad epoca compresa tra il 6 e il 9 ottobre 2018.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e i vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al travisamento dei dati probatori e all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha rilevato che la sentenza impugnata è congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti e che la motivazione non è apparente, né manifestamente illogica, né contraddittoria. Il ricorrente, in realtà, ha tentato di sottoporre alla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Diversamente, la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto, mentre resta giudice della motivazione anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46.
La Corte ha ribadito che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, vizio non rilevabile nel caso in esame (Sez. II n. 41505 del 24.09.2013, Terrusa, Rv. 257241). Ha inoltre affermato che le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con motivazione più penetrante e rigorosa (Sez. Un. n. 41461 del 19.07.2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
I giudici di merito hanno confermato la piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute coerenti con quelle di altri testi e con le altre risultanze processuali, tra cui il referto medico attestante il trauma contusivo e l’esclusione di intenti ritorsivi (Sez. VI n. 13809 del 17.03.2015, O., Rv. 262965).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le conclusioni scritte e la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili sono state dichiarate inammissibili perché pervenute oltre il termine di legge, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. (Sez. IV n. 10022 del 06.02.2025, Altese, Rv. 287766 – 02).
Nota della Redazione
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