Tenuità del fatto e guida in stato di ebbrezza non punibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 35990 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, condotta alla luce dei criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza desumibile e all’entità del danno o del pericolo. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi valutativi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, ma il giudice deve comunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, senza ricorrere a mere clausole di stile. Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 09/04/2025, aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale, che aveva condannato l’imputato — riconosciute le circostanze attenuanti generiche — alla pena di due mesi di arresto ed euro 500 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente per sei mesi, per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. d) e 7, cod. strada.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ricostruendo i limiti del sindacato di legittimità sulla particolare tenuità del fatto. Il giudizio sulla tenuità non si esaurisce in un dato quantitativo, ma esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto.

Il parametro di riferimento è l’art. 133, primo comma, cod. pen.: modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile, entità del danno o del pericolo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui non occorre la disamina analitica di tutti gli elementi, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016; Sez. VI n. 55107 del 08/11/2018). Il giudice deve però motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità e il bisogno di pena, senza ricorrere a mere clausole di stile (Sez. VI n. 18180 del 20/12/2018).

Da questi principi deriva la conseguenza processuale: la valutazione sulla tenuità rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la condotta dell’imputato: guida in evidente stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche, perdita del controllo del mezzo in piena notte sulla strada principale del comune, con danneggiamento della vettura e di un’aiuola e creazione di grave pericolo per la circolazione stradale. La Corte ha ritenuto tale motivazione esaustiva e congrua, conforme ai principi e incensurabile in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *