Giudizio di rinvio e comparazione tra attenuante e recidiva dopo sentenza costituzionale (Cass. pen. Sez. VI n. 36078 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Venuta meno la limitazione legale al giudizio di comparazione tra circostanze per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., il giudice di rinvio non è tenuto a limitare la comparazione tra l’attenuante del risarcimento del danno e la sola recidiva. Egli deve procedere secondo la disciplina ordinaria, valutando complessivamente tutte le circostanze ravvisate nel caso concreto. Il giudizio comparativo tra circostanze costituisce un giudizio di fatto, censurabile in Cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La rivalutazione del materiale probatorio estranea all’oggetto del rinvio è preclusa al giudice di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di rapina pluriaggravata, con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio, e per la contravvenzione di cui all’art. 4, legge n. 110 del 1975. La Corte di appello ha confermato la condanna; la decisione è stata poi annullata con rinvio dalla Cassazione, limitatamente all’omesso giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. rispetto alla recidiva.
In sede di rinvio la Corte di appello ha nuovamente confermato la decisione di primo grado sul punto devolutole. Il difensore ha impugnato tale ultima decisione per violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitare la comparazione alla sola recidiva, avrebbe escluso il carattere irrisorio del danno già ritenuto tale dal primo giudice e avrebbe dato rilievo ad aspetti di fatto estranei al thema devoluto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. Il Collegio ricostruisce l’esatto contenuto della precedente pronuncia rescindente: la Corte non aveva imposto di limitare la comparazione alla recidiva, ma aveva annullato la sentenza d’appello nella parte in cui riteneva l’attenuante non prevalente sull’aggravante in forza della previsione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nel frattempo dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 141, depositata l’11 luglio 2023.
Venuta meno la limitazione legale, il giudice di rinvio ha quindi correttamente operato la comparazione secondo la disciplina ordinaria, considerando complessivamente tutte le circostanze ravvisate. La doglianza sul carattere irrisorio del danno è parimenti infondata: la Corte territoriale non ha escluso l’attenuante, ma si è limitata a osservare, nell’ambito del giudizio comparativo demandatole, che l’ammontare del danno, pur idoneo a configurare la circostanza, non si presentava propriamente irrisorio.
Le censure sugli altri aspetti del fatto postulano una rivalutazione del materiale probatorio, estranea all’ambito del giudizio di rinvio e comunque preclusa al giudice di legittimità. Il Collegio richiama il principio secondo cui, in tema di valutazione comparativa delle circostanze, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano Rv. 268473), evenienza esclusa nel caso esaminato.
All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Nota della Redazione
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