Prescrizione dei reati tributari e annullamento con rinvio della confisca (Cass. pen. Sez. III n. 36066 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo necessario che tale sanzione sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione rimanda, con conseguente onere del ricorrente di indicare gli atti specificamente affetti dal vizio. La prescrizione del delitto di cui all’art. 10-quater d. Igs. 74/2000 non è impedita dall’art. 17, comma 1-bis, d. Igs. 74/2000, che prolunga i termini solo per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10. La declaratoria di estinzione del reato impone l’annullamento con rinvio della statuizione relativa alla confisca per la rideterminazione degli importi.

Il Fatto

Con sentenza del 18 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina il 13 luglio 2023 per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 4 e 10-quater d. Igs. 74/2000. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 220 cod. proc. pen. in relazione all’utilizzabilità del processo verbale di constatazione, difetto di motivazione sulla determinazione della base imponibile IVA in assenza delle scritture contabili, violazione dell’art. 4 d. Igs. 74/2000 in punto di costi deducibili, omessa valutazione della prescrizione del reato di cui all’art. 10-quater d. Igs. 74/2000 e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Depositava altresì motivi aggiunti per la revoca della confisca a seguito della declaratoria di estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il primo motivo inammissibile, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati delle attività ispettive. Il verbale di constatazione va qualificato come documento extraprocessuale acquisibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., ma le parti redatte dopo l’emergere di indizi di reità non sono utilizzabili se non rispettano le disposizioni codicistiche. È onere del ricorrente indicare specificamente le violazioni che avrebbero determinato l’inutilizzabilità, non essendo sufficiente la deduzione generica.

La seconda e la terza doglianza, trattate congiuntamente, sono dichiarate manifestamente infondate. Ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, perché l’IVA è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale che prevede la tracciabilità delle fatture. I costi non documentati devono ritenersi inesistenti e non fittizi. Il riferimento al metodo induttivo è stato effettuato in bonam partem.

Il quarto motivo è inammissibile, non essendo la doglianza dedotta nei motivi di appello. Il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché il mero deposito di una relazione di consulenza tecnica, quale legittimo esercizio di facoltà difensive, non può costituire elemento valutabile per il riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche.

È invece fondata l’eccezione di prescrizione. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilevamento d’ufficio della prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello, ma nel caso di specie la deduzione è stata effettuata proprio con il motivo di ricorso. Il Collegio dichiara pertanto l’estinzione del reato di cui all’art. 10-quater d. Igs. 74/2000, cui non è applicabile l’art. 17, comma 1-bis, che prolunga i termini solo per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10.

Quanto alla confisca, i motivi aggiunti non si confrontano con il passaggio relativo al tentativo di acquisizione diretta dei beni da confiscare. La sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena e dell’importo della confisca. La formazione di un valido rapporto di impugnazione non si estende ai capi non connessi, con passaggio in giudicato della statuizione di colpevolezza per i reati non prescritti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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