Lieve entità e contesto complessivo della condotta nel concorso di detentori (Cass. pen. Sez. II n. 23416 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto a un concorrente ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quando il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo. Il diniego della lieve entità è correttamente motivato quando la Corte territoriale valuta non la sola quantità attribuita al singolo, ma il contesto della condotta, tenendo conto della quantità di stupefacente, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione. Rilevano, in tal senso, il luogo del rinvenimento, la notorietà del medesimo come sede di spaccio, l’astuzia dell’occultamento e la consapevolezza della promiscuità del nascondiglio. L’assenza di attribuzione soggettiva di parte della sostanza non preclude il giudizio di maggiore disvalore, se la condotta complessiva risulta razionalmente ricostruita.
Il Fatto
Un imputato era stato ritenuto responsabile, in primo grado, della detenzione a fini di cessione di marijuana per la sola parte di sostanza rinvenuta in una delle quattro buste collocate in un giardinetto condominiale, quella cioè recante la sua impronta digitale.
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato l’esclusione della lieve entità, valorizzando il luogo del rinvenimento, l’astuzia dell’occultamento e alcune intercettazioni. Dopo l’annullamento da parte della Sesta sezione penale di questa Corte, il giudice del rinvio aveva ribadito il diniego della fattispecie lieve. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. La Corte muove dal principio delle Sezioni unite n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, secondo cui il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorrente non considera adeguatamente la puntualizzazione di tale principio: l’ascrizione differenziata presuppone che il contesto complessivo della condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo, valutato tenendo conto della quantità di stupefacente, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione. Viene richiamata, in precedenza, Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, che aveva ritenuto corretta l’esclusione della lieve entità per i venditori che gestivano una piazza di spaccio.
La Corte territoriale ha applicato tali princìpi valutando cinque profili: il luogo del rinvenimento, un giardino condominiale accessibile solo ai condomini tramite portone dotato di chiave; il dato ponderale complessivo; l’involucro unico contenente le quattro confezioni; l’assenza di segni distintivi sulle confezioni; la notorietà del luogo come sede deputata allo spaccio.
Tali dati sono stati coordinati in una ricostruzione logica, fondata sulla consapevolezza del ricorrente che altri utilizzassero il medesimo nascondiglio. La promiscuità del luogo di detenzione giustifica il reciproco affidamento tra i detentori e spiega l’assenza di nomi o segni sulle confezioni. Il diniego della lieve entità risulta così sorretto dalle circostanze dell’azione, dalla condivisione dell’involucro e dal quantitativo non modesto, anche considerando la sola busta con le impronte dell’imputato.
Il secondo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. La motivazione dell’appello ha ancorato la recidiva non al mero dato formale del reato, ma all’accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., in coerenza con Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè. Le doglianze su art. 62-bis cod. pen. e trattamento sanzionatorio sono aspecifiche. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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