Provvedimento interlocutorio del GIP non impugnabile per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. III n. 36352 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari sollecita lo svolgimento di attività di indagine non è impugnabile dall’interessato, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Anche quando si deduca l’abnormità dell’atto, l’impugnazione è subordinata alla sussistenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante, inteso come esigenza di ottenere, mediante l’annullamento, un risultato pratico favorevole. Tale interesse difetta quando il provvedimento censurato non produce alcuna lesione immediata e diretta della sfera giuridica dell’indagato e la sua eventuale caducazione non incide sul diverso provvedimento che ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo, rimasto non impugnato.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva disposto il sequestro preventivo di un carico di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, introdotti nel territorio dello Stato in assenza del prescritto codice identificativo, con contestata sottrazione all’accertamento di un’imposta di consumo e dell’IVA. Il provvedimento era adottato nell’ambito di un procedimento a carico del legale rappresentante della società destinataria della merce, indagato per la violazione delle norme doganali e fiscali richiamate.
La difesa dell’indagato depositava istanza di revoca ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., deducendo la sopravvenuta acquisizione di elementi idonei a escludere la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Il giudice trasmetteva l’istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una classificazione delle attività della società; ricevuta una nota che escludeva i presupposti della fattispecie incriminatrice, con successiva ordinanza sollecitava ulteriori attività istruttorie. Avverso tale ultimo provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e abnormità dell’ordinanza, adottata al di fuori di ogni previsione legislativa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove da una premessa di carattere generale: il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari richiede attività di indagine non è impugnabile dall’interessato, stante il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione. Il ricorrente aveva investito la Corte deducendo l’abnormità del provvedimento per superare quel limite.
Prima di esaminare la fondatezza di tale tesi, il Collegio affronta il profilo dell’interesse. Richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10372 del 27/09/1995 e n. 42 del 13/12/1995, secondo cui la facoltà di attivare i gravami non è assoluta e indiscriminata, ma subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento sia idoneo a ledere la sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione renda possibile un risultato vantaggioso. La legge processuale non ammette l’impugnazione mirata alla sola esattezza teorica della decisione, senza alcun risultato pratico favorevole per il soggetto.
Il Collegio ribadisce poi, dandovi continuità, il principio per cui anche in ipotesi di impugnazione di un atto asseritamente abnorme deve comunque sussistere il requisito dell’interesse ad agire, quale esigenza concreta, attuale e giuridicamente rilevante di ottenere un risultato pratico favorevole (richiamate Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019 e Sez. 6, n. 25683 del 02/04/2003).
Calando il principio nella fattispecie, la Corte rileva che il provvedimento censurato non ha determinato alcuna lesione immediata e diretta della sfera giuridica dell’indagato, né il suo annullamento sarebbe idoneo a produrre un effetto concretamente favorevole. Il giudice, con successiva ordinanza, preso atto della mancata trasmissione della classificazione richiesta, ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro, ritenendo non mutati i presupposti della misura. Poiché tale ordinanza di rigetto non è stata impugnata, l’eventuale declaratoria di abnormità del provvedimento interlocutorio resterebbe priva di ricadute utili. Difetta dunque un pregiudizio concreto e attuale e il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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