La gravità del fatto tra i criteri per le pene sostitutive (Cass. pen. Sez. 2 n. 10540 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive della detenzione, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689/1981, è esercitato tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tra i quali la gravità del fatto costituisce solo uno degli elementi, non quello prevalente o decisivo. La valutazione del pericolo di recidiva e della prognosi circa l’adempimento delle prescrizioni è rimessa al giudice di merito e, ove sorretta da motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione. I precedenti giudiziari e i procedimenti pendenti possono essere legittimamente valorizzati, ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen., anche quando riguardino reati colposi.
Il Fatto
Con sentenza del 02.07.2025 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, confermava la condanna dell’imputato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. e rigettava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen.
L’annullamento era stato disposto nella precedente fase perché la Corte territoriale non aveva risposto alla richiesta, ritualmente avanzata, di sostituzione della pena. Avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la violazione dell’art. 58 della legge n. 689/1981 e il vizio di motivazione per non aver il giudice di merito adeguatamente considerato la modesta gravità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro del potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive. L’art. 58 della legge n. 689/1981 subordina la sostituzione alla duplice condizione che la pena sostitutiva assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati e che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. La gravità del fatto, valutabile secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., è solo uno degli elementi da considerare e non è quello principale o decisivo.
Il sindacato di legittimità sulle valutazioni del giudice di merito relative al pericolo di recidiva e alla prognosi sull’affidabilità del condannato è limitato alla sola verifica dell’adeguatezza della motivazione, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello espresso nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta congrua, avendo i giudici territoriali valorizzato i plurimi precedenti penali, anche per reati gravi implicanti violenza alla persona, e le tre condanne definitive per il reato di evasione, sintomatiche dell’inaffidabilità del soggetto.
La Corte ha escluso l’illegittimità della valorizzazione dei due procedimenti penali pendenti per reati colposi, osservando che i precedenti giudiziari sono espressamente contemplati dall’art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen. e che, in materia di sospensione condizionale e di misure cautelari, questa stessa Corte ha già riconosciuto la possibilità di tenere conto dei carichi pendenti ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 3851 del 1991; Sez. 6, n. 33873 del 2008). Nel merito, l’accusa di aver negligentemente tenuto in luogo pubblico cani di grossa taglia e aggressivi è stata ritenuta sintomatica dell’indifferenza per l’incolumità altrui.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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