Pericolo di inquinamento probatorio generico non giustifica la custodia (Cass. pen. Sez. VI n. 36432 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di inquinamento probatorio che giustifica la custodia cautelare, ai sensi dell’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e va desunto da specifiche circostanze di fatto riferite all’indagato, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit. Il richiamo generico alla caratura criminale dei protagonisti o alla pendenza di ulteriori indagini non integra il requisito. La relativa censura è tuttavia inammissibile per difetto di interesse quando le autonome ragioni poste a base della misura custodiale restino immuni da vizi e il suo eventuale accoglimento non rechi alcun vantaggio all’indagato. Il pericolo di recidiva, dal canto suo, attiene alla reiterazione di reati della stessa specie e non del medesimo fatto contestato.
Il Fatto
La ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona, in sede di riesame, ha confermato la custodia cautelare applicatale per numerosi episodi di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi in qualità di corriere.
Deduce tre motivi: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, in favore di quello di Roma, luogo di partenza della sostanza; la mancata retrodatazione della decorrenza della misura ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; l’insussistenza del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, nonché l’inadeguatezza della misura custodiale rispetto agli arresti domiciliari con mezzi elettronici.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente insiste genericamente sull’incompetenza senza confrontarsi in modo critico con la motivazione dell’ordinanza, che ha posto l’accento sull’incertezza del luogo di partenza del carico e sull’irrilevanza del sequestro eseguito in epoca successiva all’emissione della misura. Richiamando Sez. IV n. 31522 del 2023 e Sez. IV n. 8665 del 2010, la Corte ribadisce che la competenza si determina in base al luogo della prima condotta e, ove esso non sia identificabile, mediante i criteri suppletivi dell’art. 9 cod. proc. pen.
Infondato è il secondo motivo. Il Tribunale ha correttamente valorizzato la mancata scadenza del termine di fase. Le Sezioni Unite n. 45246 del 2012, qui richiamate, esigono, per la deducibilità della retrodatazione in sede di riesame, il concorso di due condizioni: il termine già scaduto per effetto della retrodatazione al momento del secondo provvedimento e la desumibilità dall’ordinanza applicativa di tutti gli elementi idonei a giustificare quella successiva.
Quanto al terzo motivo, sono infondate le censure sul pericolo di recidiva e sull’adeguatezza della misura. Il pericolo di recidiva attiene alla reiterazione di reati della stessa specie, non del concreto fatto contestato (Sez. V n. 70 del 2018), e il Tribunale lo ha desunto dal numero e dalla gravità degli episodi e dalla sistematicità delle condotte.
È invece fondata la censura sul pericolo di inquinamento probatorio, ma difetta un concreto interesse della ricorrente. Il ragionamento dell’ordinanza è viziato: il pericolo deve essere concreto e ancorato a specifiche circostanze di fatto, non alla generica caratura criminale o al riferimento a indagini in corso (Sez. VI n. 29477 del 2017; Sez. VI n. 1460 del 1995). Poiché però le autonome ragioni sulla misura custodiale reggono, dall’eventuale accoglimento non deriva alcun vantaggio.
Il Tribunale ha del resto argomentato in modo non illogico sull’adeguatezza esclusiva della misura, valorizzando il fatto che la ricorrente si trovava già agli arresti domiciliari in altro procedimento e il lasso temporale tra l’attenuazione della misura e il rinvenimento degli strumenti per il confezionamento. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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