Vizio parziale di mente compatibile con dolo in reato a dolo generico (Cass. pen. Sez. I n. 36580 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio parziale di mente è logicamente compatibile con la sussistenza del dolo, poiché l’imputabilità e la colpevolezza operano su piani concettualmente distinti. La seminfermità mentale incide sulla capacità di intendere e di volere al momento della formazione della volontà, mentre il dolo riguarda il momento in cui la volontà si esteriorizza. Ne consegue che, anche in presenza di una capacità di intendere e di volere scemata, residua la capacità di rappresentarsi e volere il fatto illecito; la contrazione può assumere rilievo nei soli reati a dolo specifico, non in quelli connotati da dolo generico. Il preteso mancato rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non è deducibile ex art. 606 cod. proc. pen., salvo che si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole di plurime violazioni dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, cui era sottoposto in forza di un decreto notificatogli.
I giudici di merito, ritenuta la continuazione tra i fatti e riconosciuta la recidiva infraquinquennale computata con il criterio dell’equivalenza rispetto alla diminuente del vizio parziale di mente, avevano condannato il prevenuto alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, disponendo l’espulsione dello straniero dal territorio italiano. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo assume che il riconosciuto vizio parziale di mente, causato da un disturbo di personalità, fosse di gravità tale da elidere l’elemento psicologico del reato. La Corte respinge la tesi richiamando il costante orientamento di legittimità: l’imputabilità esprime un concetto sovrapponibile alla capacità di intendere e di volere, mentre la colpevolezza incide sulla coscienza e volontà del fatto. Si tratta di categorie che operano su piani diversi, con piena autonomia concettuale tra la diminuente e l’intensità del dolo.
La coscienza e la volontà, pur diminuite, non sono inconciliabili con il vizio parziale di mente. Nel caso di reato posto in essere da soggetto seminfermo deve essere comunque verificata la sussistenza dell’elemento psicologico, pienamente compatibile con la seminfermità. La capacità di intendere e di volere residua, e la sua contrazione può assumere rilievo nei reati a dolo specifico, ma non in quelli a dolo generico, come quello ascritto. Nel merito, la Corte territoriale ha riconosciuto il vizio parziale di mente ma ha ritenuto sussistente la capacità del prevenuto di rappresentarsi la situazione giuridica e di determinarsi coscientemente al compimento del fatto, con motivazione puntuale e immune da vizi logici.
Il secondo motivo deduce il mancato raggiungimento del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La doglianza è inammissibile: secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, tale regola di giudizio rileva in sede di legittimità solo ove la sua violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel merito, la censura si risolve in una richiesta di rivisitazione degli elementi di valutazione, operazione avulsa dal giudizio di legittimità.
Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, sostenendo che il grado di rimproverabilità sarebbe minore in presenza di vizio parziale di mente. La Corte rileva che la sentenza impugnata è adeguatamente motivata: le modalità di commisurazione della pena, con l’indicazione dell’entità degli incrementi, sono dettagliatamente esposte nella sentenza di primo grado e legittimamente confermate in appello, trattandosi di doppia conforme. La doglianza è dunque aspecifica, risolvendosi in censure su valutazioni di merito insuscettibili di esame in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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