Affidamento in prova: la valutazione non può fondarsi sui soli precedenti penali (Cass. pen. Sez. I n. 36590 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce la principale misura alternativa alla detenzione, finalizzata all’attuazione della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. La sua concessione presuppone una valutazione incentrata sull’evoluzione della personalità del condannato successiva al fatto-reato, nella prospettiva del reinserimento sociale, non essendo richiesto il già raggiunto ravvedimento. Il giudice di merito non può fondare il rigetto della misura sulla sola disamina della vita anteatta del condannato e dei precedenti penali, trascurando gli elementi di fatto addotti dalla difesa e il percorso di risocializzazione. Una motivazione siffatta è carente e giustifica l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., così determinata da provvedimento di cumulo, presentava al Tribunale di sorveglianza di Catania plurime istanze volte a ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, la semilibertà.
Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 02/04/2025, concedeva la detenzione domiciliare, disattendendo le ulteriori richieste. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, per non essere stati considerati il regolare contratto di lavoro, il parere favorevole dell’U.E.P.E. e l’erroneo richiamo a precedenti penali.
La Motivazione della Corte
La Corte, dopo aver ricostruito la disciplina dell’istituto, richiama i principi consolidati in materia. L’affidamento in prova può essere adottato allorquando, all’esito dell’osservazione della personalità, il regime della misura risulti idoneo a garantire la finalità rieducativa e a prevenire il pericolo di ricaduta nel reato.
Ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, non essendo richiesto il già raggiunto ravvedimento, che connota il diverso istituto della liberazione condizionale. La Corte ribadisce che non è necessaria la disponibilità di un lavoro, potendo il requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile, anche volontaristica.
L’apprezzamento sull’idoneità della misura e la prognosi sottostante rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, ma la valutazione deve inquadrarsi nella corretta cornice legale ed essere sorretta da motivazione adeguata e coerente.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata risulta viziata perché fondata, in via esclusiva, sull’esame della vita anteatta del condannato e sui soli pregiudizi penali. La decisione reiettiva origina da una valutazione disancorata da specifici elementi dimostrativi e di carattere estremamente parziale, omettendo di ponderare gli elementi di fatto posti dalla difesa a fondamento della richiesta.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscritto alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, rilevabili dal testo del provvedimento. Nella fattispecie la carenza argomentativa è riscontrabile nella totale mancanza di valutazione sulla personalità e sulla condotta del condannato, nonché sull’iter di risocializzazione compiuto e sulla possibile efficacia della misura invocata.
Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Nota della Redazione
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