Particolare tenuità del fatto esclusa dalla abitualità del comportamento (Cass. pen. Sez. I n. 36583 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può ritenersi disattesa anche in via implicita, quando la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Il presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, intendendosi tali quelli che, pur incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive, le condizioni ambientali o i motivi. In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione delle evidenze probatorie sulla consapevolezza e volontà dell’agente, restando il sindacato limitato al controllo logico e giuridico della motivazione. Il giudice non è tenuto a proporre d’ufficio l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale, con la conseguenza che l’omesso avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta nullità della sentenza. La mancata proposizione del motivo in appello determina l’inammissibilità del rilievo in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15.04.2025, rideterminata la pena, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palmi il 27.09.2021 all’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159/2011, per aver violato l’obbligo di soggiorno nel comune impostogli con misura di prevenzione: si era infatti recato nel comune limitrofo a bordo di un’autovettura condotta da una terza persona.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con quattro motivi la violazione di legge e i vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della particolare tenuità del fatto, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’omessa applicazione di una pena sostitutiva. Il Procuratore generale, in requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del solo motivo relativo all’art. 131-bis cod. pen. e per l’inammissibilità del resto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte riafferma la ristrettezza del sindacato di legittimità sulla prova. Non è consentita la rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, perché ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo resta limitato alla struttura logica e giuridica della motivazione, come affermato dalle pronunce richiamate Sez. 2 n. 9106 del 2021 e Sez. 3 n. 18521 del 2018. Nel caso concreto la motivazione del giudice di appello, fondata sull’estensione dello sconfinamento e sulla conoscenza dei luoghi da parte del ricorrente, regge il giudizio di consapevolezza.
Sul diniego della particolare tenuità del fatto la Corte riconosce che manca una parte specifica della motivazione dedicata al motivo di appello. Ritiene tuttavia che la disattivazione possa avvenire anche in via implicita, secondo l’orientamento di Sez. 4 n. 27595 del 2022 e Sez. 3 n. 48317 del 2016, conformi a Sez. U n. 13681 del 2016. La richiesta si intende implicitamente respinta quando la struttura argomentativa richiama elementi che escludono la particolare tenuità, come chiarito da Sez. 3 n. 43604 del 2021.
Nel caso in esame la motivazione utile è contenuta nel passaggio che rigetta la richiesta di esclusione della recidiva: l’imputato, già alla data del fatto, era stato condannato quattro volte, anche per reati della stessa indole. Sussiste così il presupposto ostativo della mancanza del requisito della non abitualità del comportamento, come interpretato da Sez. 1 n. 9858 del 2024. La Corte aggiunge che due condanne specifiche per violazione della misura di prevenzione per fatti anteriori precludono del tutto il beneficio, rendendo il motivo di appello già inammissibile a monte.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non proposto con i motivi di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il quarto è infondato: in mancanza di esplicita richiesta dell’imputato, il giudice non è tenuto a proporre d’ufficio una pena sostitutiva, e l’omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen. non comporta nullità, secondo Sez. 1 n. 2090 del 2023. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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