Inammissibile il ricorso reiterativo sul trattamento sanzionatorio e la continuazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36782 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a dissentire dalle valutazioni di merito già compiutamente esposte e respinte dal giudice d’appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, è aspecifico e, pertanto, inammissibile. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che dinanzi alla Corte di legittimità non è consentita la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua motivazione quando il giudice indichi specifici elementi ostativi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, confermando la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di tentata rapina aggravata e ricettazione, aveva ridotto il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per due episodi di ricettazione; omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; illegittimità degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, con particolare riguardo al diverso aumento operato per una delle fattispecie di ricettazione rispetto all’altra.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi, pervenendo a una comune declaratoria di inammissibilità. Quanto al primo, il ricorso è giudicato non solo manifestamente infondato, ma anche aspecifico: il ricorrente ha reiterato rilievi già prospettati in appello e compiutamente respinti dalla Corte territoriale, senza confrontarsi in termini puntuali con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata. Il dissenso rispetto alle valutazioni probatorie, osserva la Corte, non integra un vizio deducibile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, relativo all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è parimenti manifestamente infondato. I giudici d’appello hanno assolto all’onere argomentativo indicando l’assenza di specifici elementi valorizzabili e ravvisando congrue e non illogiche ragioni ostative, desunte dalla particolare inclinazione criminosa dell’imputato e dalla commissione di numerosi gravi reati in un circoscritto arco temporale. La Corte richiama sul punto il consolidato orientamento di legittimità, con le pronunce Sez. 3 n. 2233 del 2021, Sez. 3 n. 24128 del 2021 e Sez. 1 n. 39566 del 2017.

Il terzo motivo investe la diversa modulazione degli aumenti ex art. 81 cod. pen. per le due fattispecie di ricettazione. La Corte ribadisce che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per arbitrio o illogicità manifesta. Nel caso di specie tale profilo è escluso: i giudici d’appello hanno ritenuto di maggiore gravità la ricettazione dell’autovettura, strumentale alla consumazione delle rapine, rispetto alla ricettazione della targa, utilizzata per occultare i dati identificativi originari del veicolo.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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