Ricorso inammissibile se la censura non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36862 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare un vizio della motivazione, si limiti ad asserzioni generiche e astratte, senza indicare gli elementi posti a base della censura e senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La censura che contesti l’adesione alla ricostruzione della pubblica accusa deve misurarsi con gli indizi gravi, precisi e concordanti valorizzati dal giudice del merito. Parimenti aspecifica è la doglianza sull’aumento di pena per la continuazione che non si confronti con i criteri esposti in sentenza. Il ricorso che ometta tali requisiti non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per rapina, con riconoscimento della continuazione e conseguente aumento di pena. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 21.02.2025, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con lamentata adesione acritica alla ricostruzione della Procura, e la contestazione dell’aumento operato per la continuazione. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato il motivo sotto il profilo dell’ammissibilità, rilevando che esso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi.
Sotto il secondo profilo, il motivo non è consentito: si limita a contestare la correttezza della motivazione denunciando un vizio non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., senza allegare alcuno dei vizi ivi previsti — mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà — su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007).
Quanto alla dedotta adesione alla prospettazione dell’accusa, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, che richiama indizi gravi, precisi e concordanti: la pregressa commissione di altre rapine con gli stessi coimputati, la localizzazione dei dati del telefono cellulare dell’imputato, l’uso personale dell’automobile utilizzata per la rapina e la deposizione del direttore della filiale rapinata. Anche su questo punto la doglianza resta del tutto aspecifica.
Infine, la censura sull’aumento di pena per la continuazione non si confronta con la motivazione, che fa riferimento al disvalore penale del fatto, al curriculum criminale dell’imputato e alla non trascurabile entità del pericolo potenzialmente arrecato. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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