Reiterazione del sequestro probatorio ammessa se l’annullamento è per vizi formali (Cass. pen. Sez. II n. 24047 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, non è configurabile alcuna illegittima ritenzione del bene qualora, a seguito dell’annullamento del provvedimento ablativo da parte del tribunale del riesame, il pubblico ministero emetta un nuovo decreto di sequestro fondato su autonomo titolo, idoneo a fare venire meno l’obbligo di restituzione nel frattempo insorto. La reiterazione della misura è preclusa soltanto quando l’annullamento sia intervenuto all’esito di una valutazione nel merito del compendio probatorio da parte del tribunale del riesame, salvo che emergano nuove risultanze processuali; il giudicato cautelare non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio. Il vizio meramente motivazionale del primo decreto, pertanto, non impedisce la rinnovazione del vincolo reale.
Il Fatto
Il difensore di una persona sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare emesso dal pubblico ministero.
La sequenza procedimentale contestata muove da un primo sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria, non convalidato, seguito dall’estrazione di copia forense del dispositivo. Un successivo decreto di sequestro veniva annullato dal tribunale del riesame per difetto assoluto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Il pubblico ministero, senza restituire il bene, adottava un decreto di perquisizione informatica e quindi un nuovo sequestro, fondato sulle risultanze della precedente copia forense. Da qui il ricorso, che denuncia l’inutilizzabilità dei dati e l’elusione del giudicato cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della vicenda processuale, ricavata dalla motivazione dell’ordinanza impugnata. Il primo decreto di sequestro, del novembre 2025, era stato annullato dal tribunale del riesame per difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del bene quale corpo del reato o cosa pertinente al reato, nonché per violazione del principio di proporzionalità. L’attività di accertamento sul dispositivo, secondo la Corte, era stata eseguita in un momento in cui il vincolo reale era ancora assistito da un titolo legittimante. Acquisita cognizione dell’annullamento, il pubblico ministero aveva emesso un nuovo decreto di sequestro, con successiva restituzione del bene all’indagato.
Su questa base la Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, in tema di sequestro probatorio, non è configurabile illegittima ritenzione del bene quando, dopo l’annullamento del provvedimento ablativo, il pubblico ministero emetta un nuovo decreto fondato su autonomo titolo, idoneo a fare venire meno l’obbligo di restituzione nel frattempo insorto. Ciò vale quando l’annullamento del primo decreto sia intervenuto per vizi meramente motivazionali e non all’esito di una valutazione nel merito del compendio probatorio, richiamando sul punto Sez. 5 n. 4937 del 2021, Cavatorta.
Ne deriva, per la Corte, la correttezza della valutazione del Tribunale, che ha escluso l’elusione del giudicato cautelare: in difetto di una precedente valutazione nel merito del compendio indiziario non è configurabile alcuna preclusione alla reiterazione della misura, sorretta da rinnovata motivazione.
Quanto ai dedotti vizi di motivazione e alla sussistenza del fumus commissi delicti, la Corte richiama l’orientamento secondo cui, in sede di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo con il motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U n. 5876 del 2004, Bevilacqua).
Nel merito, il tribunale del riesame è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando la congruità degli elementi e non la concreta fondatezza dell’accusa (Sez. U n. 23 del 1996, Bassi). Per i reati contro il patrimonio presupponenti altro reato, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia, senza necessità di ricostruzione integrale (Sez. 2 n. 6584 del 2021, Cremonese). L’ordinanza impugnata, ad avviso della Corte, dà puntualmente conto degli elementi indiziari — il rinvenimento di una rilevante somma in contanti non giustificata e gli accertamenti patrimoniali — con motivazione immune da vizi di apparenza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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