Revoca d’ufficio del patrocinio a spese dello Stato: solo opposizione al Presidente (Cass. pen. Sez. IV n. 37427 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta d’ufficio dal giudice procedente ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è impugnabile unicamente con l’opposizione davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento. Il ricorso diretto per cassazione è esperibile solo avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che l’impugnazione proposta avverso la revoca ex officio deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 99 del medesimo testo unico, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22/05/2025, ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio già concessa a un imputato nell’ambito di un procedimento penale. Il giudice procedente ha fondato la revoca sugli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali era emerso che l’interessato risultava proprietario di sei autoveicoli e che altri due componenti del nucleo familiare erano titolari di veicoli e di reddito dichiarato.

Secondo il Tribunale, le spese di gestione di tali mezzi presupponevano un reddito superiore a quello autocertificato, con conseguente revoca ai sensi dell’art. 112, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la natura meramente presuntiva della valutazione e osservando che i beni erano vetusti, non marcianti e privi di assicurazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il regime di impugnazione del decreto di revoca adottato dal giudice procedente. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36168 del 14/07/2004, si osserva che il provvedimento è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi previsti dall’art. 99, poiché il testo unico, di natura compilativa, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive della previgente disciplina.

Il punto di partenza del ragionamento è la distinzione tra le due modalità di revoca. Il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avverso il provvedimento adottato su richiesta dell’ufficio finanziario, e non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente.

Nel primo caso, l’interessato che non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, secondo il principio affermato da Sez. IV n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017. Nel secondo caso, invece, il provvedimento è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice, come chiarito da Sez. IV n. 37519 del 03/05/2017, Sez. IV ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022 e Sez. IV ord. n. 47812 del 08/10/2019, che esclude l’esperibilità del ricorso per cassazione.

Nel caso di specie la revoca è stata disposta d’ufficio, a seguito dell’acquisizione di informazioni richieste alla Guardia di Finanza, ma non su richiesta della relativa amministrazione. L’impugnazione deve pertanto essere qualificata come opposizione al decreto di revoca ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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