Prescrizione e confisca: annullamento senza rinvio per reato estinto (Cass. pen. Sez. VII n. 10206 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza di appello preclude al giudice di legittimità qualsiasi valutazione in ordine alla confisca diretta o per equivalente. L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, avendo, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca a componente sanzionatoria, natura anche sostanziale. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non emergendo cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13.06.2024, aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere omesso, in qualità di sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la comunicazione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dell’acquisizione del corrispettivo di una vendita effettuata con atto del 27 luglio 2017.
Il provvedimento aveva individuato nei compensi incassati negli anni 2015 e 2016 l’oggetto della mancata comunicazione penalmente rilevante, escludendo la rilevanza del pagamento del saldo effettuato in favore dell’erario. La variazione patrimoniale da comunicare era stata riferita al bonifico eseguito il 13 gennaio 2016, con conseguente decorrenza del termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 80 cit., e consumazione del reato al 12 febbraio 2016.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla verifica della tempestività della declaratoria di estinzione del reato e agli effetti che essa produce sul destino dei provvedimenti ablativi. La Corte ha rilevato che, pur tenuto conto delle cause di sospensione del termine di prescrizione per complessivi 99 giorni, il termine massimo di sette anni e mezzo applicabile alla fattispecie era ormai decorso alla data di pronuncia della sentenza di appello.
Non emergendo cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., si impone la pronuncia di estinzione del reato per decorso del tempo. Il punto giuridicamente qualificante riguarda la sorte della confisca: l’intervenuta prescrizione avrebbe precluso alla Corte di appello, e impedisce alla Corte di cassazione, qualsiasi statuizione in punto di confisca diretta o per equivalente.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4145 del 2022 (Esposito), secondo cui l’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale. Ne deriva l’inapplicabilità della norma ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
Poiché l’epoca di consumazione del reato è stata fissata al 12 febbraio 2016, risulta impedita l’applicazione del disposto dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e, con essa, ogni valutazione sulla misura ablativa. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente caducazione delle statuizioni sul punto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.