Concordato in appello: limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 37426 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a conclusione del rito solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ovvero al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti. Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., dell’eccessività della pena e del difetto di motivazione, nonché dell’errata qualificazione giuridica del fatto e dell’assenza di motivazione sull’ipotesi accusatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità. La decisione si fonda su un principio consolidato in tema di concordato in appello: l’area del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è circoscritta a vizi propri del rito, individuati nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero e nel contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.
Restano fuori da tale perimetro le censure sui motivi rinunciati con l’adesione al concordato, quelle sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quelle relative alla determinazione della pena. Queste ultime sono ammissibili solo se si traducano in una illegalità della sanzione, cioè quando la pena inflitta ecceda i limiti edittali o sia diversa da quella prevista dalla legge.
La Corte richiama sul punto Sez. I n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01, che delinea con precisione i confini del sindacato di legittimità. Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nella specie, perché le doglianze investono profili sottratti al giudizio di cassazione una volta perfezionato l’accordo processuale.
Il Collegio aggiunge che l’inammissibilità si impone a prescindere dal rilievo che la sentenza impugnata dà atto in premessa delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della ritenuta penale responsabilità. La verifica di tali ragioni resta, dunque, estranea al sindacato richiesto.
All’esito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Nota della Redazione
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