Annullata l’inammissibilità dell’appello: rileva il deposito non contestuale della motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37627 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di termini di impugnazione, quando la motivazione della sentenza è depositata non contestualmente alla deliberazione, il termine per proporre appello non è quello ordinario di quindici giorni, ma è di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di quindici giorni fissato per il deposito della motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. L’erronea presupposizione della contestualità del deposito vizia il giudizio di tardività dell’impugnazione e impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento che abbia dichiarato l’appello inammissibile, con trasmissione degli atti al giudice competente per l’ulteriore corso.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. Il giudice territoriale aveva ritenuto che la motivazione fosse stata redatta e depositata contestualmente alla deliberazione, con la conseguenza che il termine per impugnare andava individuato in quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; l’appello, depositato successivamente, era dunque tardivo.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione era stata depositata il giorno successivo alla deliberazione e che, pertanto, il termine doveva essere quello più lungo previsto in caso di deposito non contestuale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il fascicolo processuale accertando che la sentenza di primo grado era stata emessa il 22 maggio 2024 e che la motivazione era stata depositata il successivo 23 maggio, quindi non contestualmente, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale.
Da tale rilievo la Corte ha tratto la conseguenza giuridica propria del caso: il termine per proporre appello, in applicazione del combinato disposto degli artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., era pari a trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di quindici giorni fissato per il deposito della motivazione. Il termine decorreva pertanto dal 7 giugno 2024.
Ne deriva che l’appello, proposto con atto del 4 luglio 2024, è stato tempestivamente depositato e che il giudizio di tardività espresso dal giudice dell’impugnazione è viziato nell’individuazione della regola processuale applicabile.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria perché proceda al giudizio. L’annullamento senza rinvio consegue alla natura meramente processuale del vizio, che non richiede una nuova valutazione nel merito ma soltanto la restituzione degli atti al giudice dell’appello, rimasto illegittimamente privato del suo esame.
Nota della Redazione
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