Riparazione ingiusta detenzione e difetto querela condotta ostativa va accertata (Cass. pen. Sez. IV n. 37625 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, intervenuta con decisione irrevocabile, integra l’ipotesi di ingiustizia formale della detenzione prevista dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., poiché da essa emerge la mancanza originaria delle condizioni di applicabilità della misura cautelare. La condotta ostativa consistente nell’avere dato o concorso a dare causa alla misura per dolo o colpa grave opera anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., salvo che l’insussistenza “ab origine” di tali condizioni risulti dai medesimi elementi trasmessi al giudice cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Il giudice della riparazione, pertanto, non può limitarsi a constatare la materialità del fatto ammesso dall’indagato, ma deve verificare se la riqualificazione giuridica sia dipesa da elementi nuovi o da un diverso apprezzamento di quelli già noti al giudice della cautela.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un arresto in flagranza per furto aggravato. L’indagato veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per due giorni; all’esito della convalida veniva rimesso in libertà e sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il Tribunale lo condannava in primo grado per furto e minaccia aggravata. In appello la Corte territoriale, con sentenza divenuta irrevocabile, escludeva le aggravanti e dichiarava non doversi procedere perché l’azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela. Il giudice della riparazione rigettava la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo ostativa la commissione del furto, ammessa dallo stesso indagato in sede di interrogatorio di convalida. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di ingiustizia formale, che ricorre quando con decisione irrevocabile risulta accertato che il provvedimento cautelare è stato emesso o mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Richiama la Corte cost. n. 109 del 1999, che ha esteso il diritto all’equa riparazione al prosciolto per qualsiasi causa sottoposto ad arresto in flagranza, quando siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Il collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale. Un risalente indirizzo (Sez. IV n. 36 del 1999, Sez. IV n. 40126 del 2002, Sez. IV n. 26368 del 2007) escludeva la riparazione quando la “derubricazione” avveniva fuori dal giudicato cautelare, trattandosi di applicazione originariamente legittima. Un indirizzo successivo e ormai dominante (Sez. IV n. 8869 del 2007, Sez. IV n. 23896 del 2008, Sez. IV n. 44596 del 2009, Sez. IV n. 43458 del 2013, Sez. IV n. 39535 del 2014) riconosce invece il diritto anche in caso di misura applicata in difetto di una condizione di procedibilità, accertata solo all’esito del merito per la diversa qualificazione dei fatti. A tale orientamento la Corte dichiara di aderire.

Il passaggio decisivo è il richiamo alle Sezioni Unite n. 32383 del 2010: la condotta ostativa per dolo o colpa grave rileva anche per le misure disposte in difetto delle condizioni degli artt. 273 e 280, a meno che l’insussistenza originaria di tali condizioni emerga dai medesimi elementi trasmessi al giudice cautelare, in forza di una loro sola diversa valutazione.

Su questa base la Corte censura l’ordinanza impugnata. Il giudice della riparazione si è limitato a rilevare che il fatto storico, ammesso dall’indagato, costituiva condotta ostativa, senza svolgere alcuno scrutinio sugli elementi sui quali si è fondata la riqualificazione giuridica del fatto. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari per nuovo giudizio, alla quale è demandata anche la regolamentazione delle spese del grado di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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