Reforma in pejus in appello e valutazione unitaria della prova indiziaria (Cass. pen. Sez. VI n. 37630 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna emessa in appello che riformi una precedente assoluzione è legittima solo se possiede una forza persuasiva superiore, idonea a elidere il dubbio evocato dal contrasto tra le due decisioni. Non basta che la condanna sia in sé correttamente motivata: occorre che il giudice dell’appello confuti specificamente le ragioni della sentenza riformata, per incompletezza, incoerenza o altro vizio logico, o per inconciliabilità con i nuovi dati acquisiti. È la supremazia dialettica che deriva da tale confutazione a conferire alla reformatio in pejus la capacità di superare ogni ragionevole dubbio. In tema di prova indiziaria, il giudice non può procedere a una valutazione atomistica: dopo aver accertato la certezza e l’intrinseca valenza di ciascun indizio, deve esaminarli complessivamente per verificare se le loro ambiguità si risolvano in una visione unitaria, coesa e univoca del fatto.

Il Fatto

La Corte di appello, riformando la decisione assolutoria emessa in primo grado, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e per il reato continuato di cui all’art. 110 cod. pen. e art. 73 del medesimo decreto, riconoscendogli il ruolo di stabile fornitore di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente nell’ambito di un’associazione criminale. Il Tribunale aveva invece assolto l’imputato ritenendo non raggiunta la prova della sua identificazione con il soggetto denominato «Peppe» nelle conversazioni intercettate.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione sotto molteplici profili, tra cui il travisamento delle risultanze probatorie, l’insufficiente valutazione dell’accertamento fonico e la carenza di motivazione sull’identificazione personale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui il giudizio di condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione presuppone la mera non certezza della medesima. Da ciò deriva che la sentenza di appello che ribalti il giudizio assolutorio deve sviluppare una duplice argomentazione: confutare quella che regge la decisione di primo grado e, al contempo, fondare il giudizio di responsabilità. Solo la supremazia dialettica che deriva dalla confutazione specifica delle ragioni della sentenza riformata conferisce alla condanna la forza persuasiva superiore che fa venir meno ogni ragionevole dubbio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785.

Sul piano della prova indiziaria, il percorso valutativo si articola in due momenti. Il primo attiene alla gravità e alla precisione di ciascun indizio considerato isolatamente: sono gravi gli indizi resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa; sono precisi quelli specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto plausibile. Il secondo momento consiste nella valutazione complessiva e unitaria, tendente a dissolvere le ambiguità di ciascun elemento. Il giudice non può limitarsi a una lettura atomistica né semplicemente sommare gli indizi, ma deve esaminare se le loro ambiguità si risolvano in una visione unitaria e coesa, che consenta di ricostruire il fatto in termini credibili, come precisato dalle Sezioni Unite n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017.

Nel caso concreto, entrambe le decisioni di merito non hanno adeguatamente rilevato la condotta e le attività dell’imputato e dei suoi familiari. Il nodo irrisolto deriva dalla mancata materiale osservazione degli incontri: risultano provati soltanto il luogo degli stessi, ma non è accertato se si siano svolti nella piazza o nell’abitazione del soggetto ricercato. Da ciò consegue un ampliamento del novero dei soggetti potenzialmente identificabili con il presunto fornitore.

La Corte rileva poi che le corrispondenze tra le caratteristiche dell’imputato e quelle del soggetto denominato «Peppe» risultano depotenziate, sebbene permangano come elementi indiziari significativi, e che le spiegazioni offerte dalla Corte di appello su taluni profili — quali la discordanza della sigla telefonica, l’assenza del nominativo nelle liste dei passeggeri e la mancanza di riscontri dalle intercettazioni — hanno valenza meramente elisiva e non corroborante, rimanendo al di sotto della soglia della praesumptio de praesumpto.

L’elemento di maggiore gravità è costituito dall’identificazione della voce, ma la Corte di appello ha recepito acriticamente l’esito della perizia — espresso in termini di «buona probabilità» — trascurandone il giudizio di limitata efficacia indiziaria e la carenza descrittiva del metodo adottato. Il riconoscimento vocale, avverte la Corte, va vagliato considerando le variabili che lo influenzano e richiede il metodo parametrico con campioni di durata sufficiente. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *