Richiesta di rimessione inammissibile senza condanna alle spese processuali (Cass. pen. Sez. Un. n. 37825 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo, proposta ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. La richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione e l’art. 616 cod. proc. pen., dettato per il ricorso per cassazione, non è applicabile al procedimento incidentale di rimessione. La disciplina degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen. costituisce un sottosistema compiuto, che all’esito negativo dell’istanza prevede soltanto la condanna, facoltativa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il ricorrente, imputato dinanzi al Tribunale di una richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen., deduceva una grave situazione locale, estranea alla dialettica processuale. La vicenda traeva origine dalla richiesta del pubblico ministero, avanzata all’udienza dibattimentale, di trasmissione degli atti al proprio Ufficio per procedere nei confronti del difensore che si era opposto alle domande del giudice.

La Terza Sezione Penale, con ordinanza, riteneva la richiesta inammissibile per mancata notifica alla persona offesa e per manifesta infondatezza, disponendone contestualmente la rimessione alle Sezioni Unite, per il contrasto interpretativo sulla condanna alle spese processuali in caso di esito negativo dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite, investite della questione, ne hanno anzitutto affermato la decidibilità nel merito, richiamando il principio per cui il provvedimento di assegnazione impone la definizione integrale della richiesta, non essendo prevista una separata trattazione dei motivi.

Nel merito, la Corte ha confermato l’inammissibilità dell’istanza. Il ricorrente aveva omesso di notificare la richiesta alla persona offesa, incorrendo nella violazione delle formalità dell’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., sanzionata dal comma quarto con l’inammissibilità. La persona offesa, anche se non costituita parte civile, va intesa come parte in senso sostanziale, con interesse a opporsi all’istanza.

La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di una grave situazione locale. Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero rilevano solo se pregiudicano la libera determinazione dei partecipanti o generano legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario. Le mere patologie interne al processo non legittimano l’eccezionale rimedio della rimessione.

Sulla questione rimessa, le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento che esclude la condanna alle spese. L’assetto degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen. è esaustivo e non richiama la disciplina delle impugnazioni. L’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. prevede solo la somma in favore della Cassa delle ammende. La richiesta, strutturalmente diversa dal ricorso, è atto rappresentativo di una situazione esterna al processo; la Corte, in tale sede, è giudice anche del fatto.

I precedenti sul riesame, invocati dal contrapposto indirizzo, non risultano applicabili, poiché presuppongono un impugnazione avverso un precedente provvedimento. È stata quindi enunciata la regola per cui l’esito negativo della richiesta non comporta condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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