Riduzione pena ex art. 442 c.p.p. per esecuzione con rito abbreviazione (Cass. pen. Sez. I n. 13039 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale e la non menzione nel casellario giudiziale, ove la pena, rideterminata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., rientri nei limiti editali di cui all’art. 163 cod. pen., a condizione che il mancato riconoscimento in sede di cognizione sia stato realmente l’effetto del superamento di detti limiti. L’intervento del giudice dell’esecuzione non può, invece, estendersi alla rivalutazione della prognosi di non recidiva già espressamente compiuta e negata dal giudice della cognizione con decisione irrevocabile. Il procedimento, qualora l’istanza abbia ad oggetto la concessione di tali benefici, deve svolgersi nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen., con udienza in contraddittorio, e non de plano.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con cui il condannato, a seguito dell’applicazione della riduzione di un sesto della pena inflitta con sentenza irrevocabile resa in esito a giudizio abbreviato, chiedeva il riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione, non concessi in sede di cognizione per il superamento dei limiti di pena, venuto meno in executivis.
Il giudice fondava il diniego sul principio, allora enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in difetto di una norma che lo preveda, il giudice dell’esecuzione non può concedere il beneficio sulla pena ridotta. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sul contrasto del provvedimento impugnato con la richiamata sentenza Corte cost. n. 208 del 2024. Tale pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere i benefici quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedere perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge.
Il Collegio ha chiarito che, alla luce di tale intervento, non è più applicabile il precedente principio per cui il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale in caso di pena ridotta per effetto della mancata impugnazione. I poteri del giudice dell’esecuzione, però, si espandono nella sola misura in cui, rimosso l’ostacolo normativo, risulti che il mancato riconoscimento del beneficio fosse realmente il prodotto di quell’ostacolo: ciò avviene ogniqualvolta, a fronte di pene eccedenti i limiti dell’art. 163 cod. pen., la sentenza di condanna sia rimasta silente sul punto. Non può, invece, rivalutarsi la prognosi di non recidiva già negata dal giudice della cognizione.
In relazione al rito, la Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui il procedimento per la sola riduzione della pena si svolge de plano, mentre, ove l’oggetto sia più ampio e riguardi la concessione di benefici, deve seguirsì la procedura ex art. 666 cod. proc. pen., con fissazione dell’udienza in contraddittorio. Nel caso di specie, la richiesta aveva ad oggetto la concessione della sospensione condizionale, sicché il giudice avrebbe dovuto attivare il procedimento di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo esame della originaria istanza nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 442 c.p.p. – Decisione
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze