Prescrizione del reato tributario e annullamento senza rinvio parziale (Cass. pen. Sez. V n. 30470 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di reati, l’intervenuta prescrizione di uno soltanto dei reati giudicati impone alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato estinto, agli effetti penali, detraendo dalla pena complessivamente inflitta la quota specificamente determinata dai giudici di merito per quel reato. Non occorre, in tal caso, disporre il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, risultando la quota di pena riferita al reato prescritto autonomamente individuata nella sentenza di condanna. Restano invece inammissibili, per genericità, i motivi che, in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, contestino l’elemento oggettivo o il dolo senza confrontarsi con la motivazione di merito e senza indicare le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 giugno 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di un imputato, amministratore di fatto di una società poi fallita, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nonché per il delitto di omessa dichiarazione IVA. Gli era contestata la distrazione di beni e di somme, la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e l’omessa presentazione della dichiarazione IVA.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi: due vizi di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta documentale; la mancata derubricazione nella fattispecie della bancarotta semplice documentale; l’intervenuta prescrizione del reato tributario.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha reso ampia motivazione sull’elemento oggettivo del reato, valorizzando l’accertamento tecnico che aveva rilevato la totale assenza di scritture contabili nel periodo in cui l’imputato era amministratore e l’inidoneità della documentazione acquisita a consentire l’esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
I giudici di merito hanno dato conto anche del materiale prodotto dalla difesa e dal commercialista, evidenziandone l’inadeguatezza ai fini ricostruttivi. La motivazione non è, dunque, meramente apparente.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per genericità, sia intrinseca sia estrinseca. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione delle sentenze di merito e ha formulato asserzioni non correlate a puntuali riferimenti di diritto. La Corte rileva altresì che i giudici di merito hanno ritenuto la bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, con argomentazione che il ricorrente non ha specificamente attaccato.
Il quarto motivo è fondato. Il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, consumato il 31 dicembre 2013, si estingue per prescrizione: il termine massimo di dieci anni, aumentato di 204 giorni per effetto delle sospensioni, risulta decorso il 22 luglio 2024, anteriormente alla sentenza di appello del 26 giugno 2025.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al reato estinto. Poiché la pena per quel reato era stata autonomamente determinata in mesi tre di reclusione, non occorre il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio: la quota va detratta dalla pena complessiva di quattro anni, con conseguente determinazione della pena in anni tre e mesi nove di reclusione. Il ricorso è rigettato nel resto; le spese di parte civile restano non liquidate perché l’attività difensiva si è esaurita in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza.
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Nota della Redazione
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