Porto di arma da punta e taglio: non serve l’utilizzabilità per l’offesa (Cass. pen. Sez. I n. 35223 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di uno strumento da punta o da taglio, il reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 è integrato dal solo porto fuori dall’abitazione, salvo giustificato motivo, senza che occorra accertare che esso avvenga in circostanze di tempo e di luogo che lo rendano chiaramente utilizzabile per l’offesa. L’even­tuale riferimento a tali circostanze nel capo di imputazione costituisce un elemento estraneo alla fattispecie e non ne muta il fatto, restando il porto dell’oggetto identico. Il giustificato motivo rilevante è solo quello espresso immediatamente, perché riferibile all’attualità e verificabile dai verbalizzanti, non quello dedotto a posteriori dall’imputato. In tema di art. 707 cod. pen., grava sull’imputato l’onere di allegare la seria giustificazione della destinazione lecita degli strumenti rinvenuti, non bastando la mera compatibilità con un’attività lavorativa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per i reati di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, all’art. 707 cod. pen. e all’art. 116 del codice della strada. Il ricorrente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui la nullità per difetto di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto, la mancata valorizzazione del giustificato motivo, il diniego dell’attenuante del terzo comma e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La questione centrale attiene alla struttura dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 e alla necessità, o meno, che il porto di un’arma da punta o da taglio avvenga in circostanze che la rendano concretamente utilizzabile per l’offesa. Il ricorrente censurava altresì il trattamento sanzionatorio e il rigetto della sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ricostruisce la fattispecie dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, individuando tre distinti tipi di oggetti. Il primo comma riguarda gli oggetti il cui porto è ammesso solo previa licenza; il secondo comma, prima parte, comprende gli strumenti da punta o da taglio, il cui porto è vietato salvo giustificato motivo; il secondo comma, seconda parte, riguarda ogni altro strumento, vietato solo quando sia chiaramente utilizzabile per l’offesa per le circostanze di tempo e di luogo.

Da tale struttura i giudici di legittimità traggono la conseguenza che, per le armi da punta e da taglio, non è necessario che il porto sia avvenuto in circostanze di tempo e luogo che lo rendano chiaramente utilizzabile per l’offesa. Il riferimento a tali circostanze contenuto nel capo di imputazione, quindi, non comporta immutazione del fatto, rimasto identico, ma integra un elemento in più estraneo alla fattispecie. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.

Quanto al giustificato motivo, la Corte rileva che nessuna giustificazione risulta dalla comunicazione di notizia di reato, dall’annotazione di polizia giudiziaria o dal verbale di sequestro. La spiegazione fornita in interrogatorio è stata ritenuta inidonea, in conformità al principio per cui il giustificato motivo deve essere espresso immediatamente, non dedotto a posteriori. Il diniego dell’attenuante del terzo comma è sorretto da una motivazione immune da vizi logici.

Sugli altri motivi, la Corte conferma che la mera compatibilità degli attrezzi con un’attività lavorativa non soddisfa l’onere della prova a carico dell’imputato per l’art. 707 cod. pen. Quanto al reato di guida senza patente, reputa sufficiente un minimo di prova della definitività del precedente illecito, incombendo all’imputato l’allegazione contraria.

Il motivo sulla art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, perché la questione era stata introdotta solo con motivi aggiunti in appello, che non possono investire capi diversi da quelli dell’atto originario. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, perché attinge la discrezionalità del giudice di merito. Il settimo motivo è infondato, poiché la motivazione sul rigetto della sostituzione della pena detentiva è più ampia e coerente con l’art. 58 legge n. 689 del 1981.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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