Appello del pubblico ministero e aggravamento della misura cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 37829 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il tribunale del riesame, investito della sola impugnazione della difesa, non ha il potere di modificare in senso peggiorativo il presidio cautelare applicato. L’idoneità della custodia in carcere, in luogo degli arresti domiciliari, a contenere il pericolo rilevato può essere sottoposta al giudice del merito cautelare soltanto con l’appello del pubblico ministero, che, ove fondato, determina il legittimo aggravamento della misura. È inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del merito cautelare, il ricorso che censuri la capacità dimostrativa degli elementi posti a sostegno della decisione, ove questa sia sorretta da motivazione logica e coerente con le emergenze procedimentali.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo accoglieva l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e applicava la massima misura cautelare.

Avverso tale provvedimento il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’atto di appello del pubblico ministero, la mancata considerazione della valutazione di adeguatezza espressa in sede di riesame e l’omessa valutazione degli elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la censura sull’ammissibilità dell’appello del pubblico ministero. Il ricorrente sosteneva che l’ufficio requirente si fosse limitato a richiamare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza confrontarsi con gli argomenti del giudice per le indagini preliminari in ordine all’adeguatezza degli arresti domiciliari. La doglianza è manifestamente infondata: il Tribunale ha rilevato che il pubblico ministero aveva puntualmente indicato le ragioni dell’applicazione della custodia in carcere, evidenziando un concreto e attuale pericolo cautelare e desumendo dagli elementi emersi che l’indagato non aveva agito per interesse personale o per costrizione, ma per alimentare la presenza mafiosa sul territorio.

Il secondo motivo verteva sull’art. 275 cod. proc. pen. e sul rilievo che lo stesso Tribunale, in sede di riesame, aveva ritenuto proporzionata e idonea la misura degli arresti domiciliari. La Corte osserva che in sede di riesame il Tribunale aveva valutato esclusivamente l’impugnazione della difesa e non quella del pubblico ministero, sicché non aveva alcun potere di modifica del presidio cautelare. L’idoneità degli arresti domiciliari, anziché della custodia in carcere, a contenere il pericolo è stata sottoposta al collegio di merito soltanto con l’appello del pubblico ministero, legittimamente ritenuto fondato.

Il terzo motivo lamentava la mancata valutazione degli elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. La Corte rileva che la censura non supera la soglia di ammissibilità, risolvendosi nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova. Il Tribunale, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto il ricorrente non vittima ma protagonista del sistema criminale, promotore dell’azione estorsiva e pienamente aderente alle regole che governavano l’attività estorsiva, come desumibile da una conversazione registrata. Trattandosi di valutazione di merito esente da vizi logici e aderente alle emergenze procedimentali, essa non è rivalutabile in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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