Bancarotta fraudolenta per distrazione e pagamento debito personale del socio (Cass. pen. Sez. 5 n. 6558 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore di una società di persone che, in occasione dello scioglimento parziale del rapporto sociale, paghi con denaro societario il debito personale contratto per l’acquisizione della quota del socio uscente, anziché procedere alla liquidazione della quota a carico della società. Poiché, in tal caso, il soggetto passivo dell’obbligazione è il socio e non la società, l’utilizzo del patrimonio sociale per adempiere un debito proprio determina una sottrazione immediata di una consistente parte dell’attivo, oggettivamente pregiudizievole per i creditori. Tale natura distrattiva non è esclusa dalla distanza temporale dell’atto dalla dichiarazione di fallimento né da astratti indici di fraudolenza, che presuppongono l’equivocità del dato fattuale e non possono operare a fronte di una deliberata condotta di sottrazione. La prova della distrazione può, inoltre, essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione delle somme prelevate dal patrimonio sociale al perseguimento degli interessi della società.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’imputato – amministratore di una società in nome collettivo – responsabile di due episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il primo (capo A) riguardava la liquidazione della quota del socio uscente, effettuata utilizzando i fondi della società, il cui fatto era stato riqualificato, sin dal primo grado, da bancarotta preferenziale a bancarotta fraudolenta per distrazione. Il secondo (capo B) concerneva una serie di prelevamenti, nel corso di più anni, di somme ingenti dal conto societario, senza alcuna giustificazione contabile o delibera assembleare. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, l’insussistenza di condotte distrattive e il diniego di circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rammentando, in via preliminare, che il principio di correlazione non si risolve in un mero confronto letterale ma postula la verifica che l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi in relazione all’oggetto dell’imputazione. Nella specie, la diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato come bancarotta preferenziale non ha leso il diritto di difesa, essendo rimasto immutato il fatto storico ed essendo emersi dalla contestazione tutti gli elementi fondanti la nuova qualificazione.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno rilevato come la liquidazione della quota del socio receduto, ai sensi dell’art. 2289 cod. civ., costituisca un debito della società. Tuttavia, nel caso di specie, l’operazione era consistita nell’acquisizione della quota da parte dei soci residui, con conseguente consolidamento delle partecipazioni. L’obbligo di pagamento gravava quindi sul singolo socio, non sulla società, e doveva essere adempiuto con provvista personale. Per questa ragione, il pagamento eseguito utilizzando il patrimonio sociale è stato qualificato come una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente pregiudizievole per la massa dei creditori. La Corte ha, inoltre, escluso che la natura distrattiva della condotta potesse essere neutralizzata dalla distanza temporale dall’apertura della procedura concorsuale o da un contesto economico favorevole, poiché questi elementi possono rilevare solo qualora l’azione addebitata sia equivoca e, per le sue caratteristiche intrinseche, non idonea a esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa.
Quanto al secondo episodio, è stato confermato che la prova della distrazione può essere legittimamente desunta dall’onere probatorio gravante sull’amministratore di dimostrare la destinazione dei beni societari non più rinvenuti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. La qualificazione dei prelevamenti come compenso per l’attività svolta è stata ritenuta irrilevante, in quanto tale diritto presuppone una previa delibera assembleare o, in mancanza, un accertamento giudiziale della congruità, elementi mai dedotti dalla difesa. Infine, è stato dichiarato indeducibile il motivo sul trattamento sanzionatorio, essendo la motivazione della corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche e sulla gravità del danno congrua e non manifestamente illogica, in considerazione dell’entità delle somme distratte.
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Nota della Redazione
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