Nullità per omesso interrogatorio deducibile nel riesame (Cass. pen. Sez. 6 n. 17490 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omissione dell’interrogatorio preventivo, nei casi in cui è obbligatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. Tale nullità, afferendo al titolo genetico della misura, ben può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata d’ufficio, anche qualora non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia. La mancata formulazione dell’eccezione in quella sede non assume rilievo preclusivo, atteso che il riesame costituisce il rimedio deputato al controllo giurisdizionale dei presupposti formali e sostanziali del provvedimento coercitivo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel corso di una manifestazione. A seguito di interrogatorio di garanzia, il Tribunale del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza genetica, aveva ridotto l’obbligo giornaliero di presentazione a due soli giorni a settimana. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Il Tribunale, pur concordando sulla doverosità dell’adempimento, aveva ritenuto sanata la conseguente nullità per la tardività dell’eccezione, sollevata solo in sede di riesame e non in occasione dell’interrogatorio postumo.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo preclusa la deducibilità dell’omesso interrogatorio preventivo in sede di riesame, ancorché non eccepita durante l’interrogatorio di garanzia successivamente svolto. Il Tribunale non dubitava della doverosità dell’adempimento, non rientrando la condotta in contestazione nelle ipotesi derogatorie previste dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., ma aveva erroneamente considerato sanata la nullità in quanto non eccepita nell’interrogatorio di garanzia.
Il contrasto giurisprudenziale sul punto è stato risolto dalle Sezioni Unite, che con decisione del 15 gennaio 2026 hanno stabilito che l’omissione del previo interrogatorio integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevabile d’ufficio. La Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento (Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025), secondo cui la preventiva interlocuzione del giudice con il potenziale destinatario della misura è adempimento preliminare doveroso, condizionante l’esercizio del potere coercitivo, la cui omissione è sanzionata dalla nullità dell’ordinanza cautelare prevista dal nuovo art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La nullità, incidendo sulla sfera di operatività dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l’intervento dell’indagato e deve essere qualificata come a regime intermedio. Trattandosi di un vizio del titolo genetico, il mezzo tipico di deduzione è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il rimedio preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare.
L’indagato ha sempre interesse all’osservanza della disposizione sull’interrogatorio preventivo, non essendo quest’ultimo surrogabile; la mancata formulazione dell’eccezione in sede di interrogatorio di garanzia non ha rilievo preclusivo. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza genetica, con cessazione dell’efficacia della misura coercitiva applicata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.