Revoca di misura interdittiva e novum regolamentare non dirimente (Cass. pen. Sez. VI n. 37892 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di misura cautelare interdittiva, il giudice non può scindere la condotta contestata dal rischio di reiterazione quando il novum normativo dedotto dalla difesa consista in una modifica organizzativa interna che non incida sulla concreta possibilità di abusare della qualifica pubblica. Il Tribunale del riesame non incorre in vizio di motivazione se, pur richiamando l’ordinanza genetica, confronta le pregresse condotte con il mutato quadro regolamentare e ne argomenta l’insufficienza a escludere in radice il periculum. La valutazione sulla sostanziale irrilevanza delle nuove regole attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che per manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il Fatto
La ricorrente, indagata per plurime condotte di corruzione compiute in qualità di insegnante presso il Conservatorio di Milano, aveva proposto richiesta di revoca della misura cautelare interdittiva. A sostegno della richiesta deduceva un elemento nuovo: una modifica del regolamento dell’istituto, adottata dopo l’emersione delle irregolarità negli esami di ammissione, con diversa composizione della commissione esaminatrice, divieto di accesso alle sedi d’esame per i docenti estranei e drastica riduzione degli studenti stranieri ammessi.
Il Tribunale del riesame, in sede di appello avverso il diniego di revoca, confermava il provvedimento impugnato ritenendo persistenti le esigenze cautelari. La difesa ha censurato l’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avesse richiamato le osservazioni poste a fondamento dell’ordinanza genetica senza soffermarsi sul novum e avesse valutato in modo apodittico l’insufficienza delle nuove regole.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e affronta due aspetti. Quanto al primo, la doglianza muove dalla presunta carenza motivazionale per cui il Tribunale, anziché incentrare la valutazione sul novum posto a sostegno della richiesta di revoca, avrebbe riproposto le argomentazioni già scrutinate in relazione all’ordinanza genetica. Il motivo non è accolto.
La Suprema Corte osserva che il Tribunale, pur richiamando ampiamente le considerazioni dell’ordinanza genetica, lo ha fatto per ricostruire il quadro complessivo del procedimento e per mettere in evidenza le condotte dell’indagata, essenzialmente al fine di porre in comparazione tali azioni con il mutato quadro organizzativo. Il rigetto, quindi, non si fonda su argomentazioni non più attuali, superate dal novum dedotto, ma evidenzia che le condotte corruttive si basavano su rapporti di colleganza tra alcuni professori incaricati di partecipare alle prove di ammissione.
La Corte afferma un principio rilevante: non può scindersi in maniera totale la condotta contestata e il rischio di reiterazione a fronte di una diversa modalità organizzativa degli esami, posto che l’elemento di valutazione resta l’accertamento della concreta possibilità di abusare della qualità di professore del Conservatorio per condizionare il risultato di un esame che continua a svolgersi all’interno dell’istituzione.
Quanto al secondo profilo, è escluso il vizio di motivazione connotato da manifesta illogicità o contraddittorietà in ordine all’idoneità del nuovo regolamento a escludere il rischio di reiterazione. Il Tribunale ha compiutamente esaminato l’aspetto, dando atto che il mutamento della composizione della commissione e la riduzione dei posti riservati agli studenti stranieri, pur potendo ridurre l’occasione di reiterazione, non escludono in radice il periculum.
La Corte chiarisce infine il perimetro del sindacato di legittimità: a fronte di una valutazione di sostanziale irrilevanza delle modifiche regolamentari, la difesa sollecita una rivalutazione nel merito delle considerazioni del Tribunale, non consentita in Cassazione. Il profilo suscettibile di valutazione attiene esclusivamente al fatto che la modifica regolamentare sia stata logicamente ritenuta non dirimente ai fini della prevenzione del rischio di reato. Su tale aspetto le considerazioni dell’ordinanza sono immuni da censure, perché la diversa organizzazione degli esami non ha inciso sulla concreta possibilità di abusare della pubblica qualifica, esercitando indebite pressioni sui componenti della commissione. Il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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