Omissione IVA, onere di allegazione delle iniziative possibili per fronteggiare la crisi (Cass. pen. Sez. 7 n. 5185 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000, la causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 3-bis, dello stesso decreto, pur non menzionando espressamente l’obbligo per l’imprenditore di attivarsi con ogni iniziativa possibile, anche sul proprio patrimonio personale, per fronteggiare la crisi di liquidità, impone che tale requisito sia ritenuto immanente all’istituto. La norma richiede, infatti, una accorta ponderazione tra il rischio di impresa, che non può gravare sulla collettività, e la tutela dell’agente da vicende di mercato assolutamente imponderabili e ingovernabili. La non transitorietà della crisi, la sua non imputabilità all’imprenditore e l’aver esperito tutte le iniziative idonee a superarla costituiscono oggetto di un preciso onere di allegazione, la cui inottemperanza determina l’inammissibilità per genericità del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva condannato l’imputato per il delitto di omesso versamento IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, in relazione alla carica di amministratore di una società di capitali. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando i motivi concernenti la sussistenza dell’elemento soggettivo e la concessione delle attenuanti generiche, sul rilievo della mancata documentazione di iniziative volte al pagamento del dovuto.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’assenza di dolo per la impossibilità di adempiere a causa di una grave e irreversibile crisi di liquidità, attestata dal successivo fallimento e dalla chiusura della procedura per mancanza di attivo, nonché la mancata considerazione di tale situazione ai fini delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici o manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio per cui risponde del reato, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che subentri nella carica di amministratore dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento, senza compiere il previo controllo contabile sui precedenti adempimenti fiscali. Nel caso di specie, il ricorrente nulla aveva dedotto in ordine all’effettuazione dei doverosi controlli, con conseguente genericità della doglianza.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto l’applicabilità retroattiva della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, in quanto norma sostanziale più favorevole, ma ha precisato che spetta al contribuente indicare gli elementi specifici che comprovino la sua estraneità alla sopravvenuta e non transitoria crisi di liquidità.
La Corte ha quindi affermato che il requisito della necessaria attivazione dell’imprenditore per fronteggiare la crisi, pur non essendo testuale, è immanente alla norma, che impone di bilanciare il rischio di impresa, non scaricabile sulla collettività, con la tutela da eventi imponderabili. La presenza di tale requisito, unitamente alla non transitorietà e alla non imputabilità della crisi, è oggetto di un preciso onere di allegazione, la cui violazione rende inammissibile il ricorso per genericità; onere non assolto nel caso in esame, avendo l’imputato omesso di dedurre l’impossibilità di fronteggiare la crisi con misure idonee, anche sul proprio patrimonio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, ribadendo che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato ma richiedono elementi di segno positivo, e che la motivazione del diniego, basata sulla gravità del reato e sulla condotta successiva, non era né illogica né apparente.
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Nota della Redazione
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