Rinuncia al ricorso non motivata e condanna alla Cassa delle ammende (Cass. pen. Sez. VI n. 37894 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non sorretta da alcuna motivazione rende inammissibile il ricorso. La declaratoria di inammissibilità consegue alla rinuncia stessa e il proponente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto sussiste la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La rinuncia intervenuta nelle more della trattazione, priva di motivazione, non sottrae il ricorrente alle conseguenze processuali ed economiche del proprio atto.

Il Fatto

Il Tribunale, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora, applicando l’obbligo di dimora con presentazione alla Polizia giudiziaria. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi concernenti le sole esigenze cautelari.

Con nota trasmessa via PEC, il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia è pervenuta nelle more della trattazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è inammissibile. La declaratoria non discende dall’esame nel merito dei motivi, ma dalla rinuncia al ricorso intervenuta prima della trattazione.

Il dato decisivo è che la rinuncia non è sorretta da alcuna motivazione. La Corte ne trae la conseguenza processuale ed economica: con la declaratoria di inammissibilità, il proponente è tenuto a sostenere le spese del procedimento oltreché al versamento della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle ammende.

Il fondamento di tale condanna risiede nella sussistenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte non si limita a prendere atto della rinuncia, ma ne qualifica gli effetti sul piano delle conseguenze sanzionatorie, ricollegando alla rinuncia immotivata il medesimo trattamento dell’inammissibilità.

La decisione non affronta i tre motivi articolati dal ricorrente, assorbiti dalla rinuncia. Il thema decidendum si esaurisce, pertanto, nell’accertamento della rinuncia e nella sua qualificazione ai fini del dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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