Inammissibile il ricorso che non dimostra la preesistenza dei tracciati alterati (Cass. pen. Sez. VII n. 37902 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi e ambientali, la motivazione con cui il giudice di merito afferma la realizzazione dei tracciati e delle alterazioni dello stato dei luoghi sulla base delle tracce rilevate dagli operanti, delle lacerazioni della vegetazione e delle caratteristiche del mezzo meccanico utilizzato costituisce valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. Spetta al ricorrente dimostrare la preesistenza delle opere, non potendosi ritenere sufficiente la mera prospettazione di un’ipotesi alternativa. Qualunque intervento su un’opera abusiva, pur qualificabile come manutenzione ordinaria, integra ripresa dell’attività criminosa. Il ricorso che si limiti a contestare la valutazione delle prove è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 24/09/2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia per i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. n. 380/2001, 181 d.lgs. n. 42/2004 e 734 cod. pen. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver realizzato, senza autorizzazioni, strade e piste da esbosco con un escavatore di grandi dimensioni in un’area boschiva, con trasformazione permanente del suolo, taglio di alberi e demolizione di muretti a secco.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con unico motivo il deficit di motivazione. Egli ha ammesso l’uso del mezzo meccanico ma ha negato di aver creato nuovi tracciati, sostenendo di aver solo percorso e sistemato piste già esistenti per trasportare il legname autorizzato. Ha contestato la mancata prova dello stato dei luoghi anteriore all’intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto le doglianze inammissibili a fronte della motivazione pertinente e non illogica resa dalla sentenza impugnata, non sindacabile perché frutto di valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito.
La Corte territoriale, richiamando anche la motivazione del Tribunale, aveva valorizzato la deposizione di un teste e le risultanze del sopralluogo: gli strusciamenti e le lacerazioni delle piante e le tracce rinvenute sulle piste, considerate le caratteristiche del mezzo trovato sui luoghi, provavano che i tracciati erano stati realizzati dal passaggio dell’escavatore, le cui dimensioni non erano compatibili con l’ambiente boschivo.
Di fronte a tale ricostruzione, secondo la Corte, non vi è elemento alcuno che dimostri la preesistenza dei tracciati. La mera prospettazione di un’ipotesi alternativa da parte dell’imputato non è sufficiente a scalfire l’accertamento compiuto dai giudici di merito.
La Corte ha inoltre richiamato un precedente, Sez. III n. 38495 del 19/05/2016, secondo cui qualunque tipo di intervento su un’opera abusiva, anche se qualificabile come manutenzione ordinaria, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria.
Rilevata l’assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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