Sospensione della prescrizione inapponibile se il termine è già decorso (Cass. pen. Sez. IV n. 37981 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 della legge n. 103/2017, opera solo se il dies a quo della sospensione sopravviene in un momento in cui il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. Se il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado scade quando la prescrizione è già maturata, la sospensione non spiega alcun effetto e il giudice di appello deve dichiarare l’estinzione del reato. Il termine decorre dalla data di emissione della sentenza, non da quella del suo deposito in cancelleria.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 5 dicembre 2023 per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, con pena detentiva ed ammenda, sospensione della patente e confisca del veicolo.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen. per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il reato era stato commesso l’11 gennaio 2019.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Richiamando le Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, la Corte ha ribadito che la concreta operatività della sospensione del termine prescrizionale, per la durata non superiore a un anno e sei mesi, postula che il dies a quo sopravvenga in un momento in cui il termine non sia ancora interamente decorso.

Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017, che ha inserito nell’art. 159 cod. pen. la sospensione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo.

Nel caso concreto, il termine di 45 giorni per il deposito della sentenza di primo grado doveva decorrere dal giorno di emissione della sentenza, il 5 dicembre 2023, e non dal deposito in cancelleria. La scadenza era dunque il 19 gennaio 2024, data in cui il reato era già prescritto. L’inizio della sospensione indicato dalla Corte territoriale al 10 febbraio 2024 era erroneo e comunque successivo alla maturazione del termine.

La Corte ha quindi escluso che la sospensione potesse operare, chiarendo che la stessa non può essere invocata per far rivivere un termine già estinto. Non avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello, si imponeva la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con assorbimento del secondo motivo.

Conclusivamente la Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, maturata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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