Crisi di liquidità non esclude il dolo nell’omesso versamento IVA (Cass. pen. Sez. III n. 34228 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine di versamento non esclude la colpevolezza, salvo che l’imputato dimostri la non addebitabilità della crisi e l’adozione di tutte le iniziative idonee a provvedere al tributo. La causa di non punibilità introdotta dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 richiede una crisi di liquidità non transitoria sopravvenuta all’incasso dell’imposta, dipendente da inesigibilità dei crediti per insolvenza o sovraindebitamento dei terzi o da mancato pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, e la non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando lo scostamento dalla soglia di punibilità è significativo e il debito non è neppure in parte saldato. La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non è rilevabile quando il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società era condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di omesso versamento dell’IVA, per non aver corrisposto, entro il termine utile per il versamento dell’acconto del periodo d’imposta successivo, l’imposta dovuta in base alla dichiarazione 2015, per un importo di oltre ottocentomila euro. Il Tribunale applicava le pene accessorie, disponeva la confisca diretta del profitto in capo alla società e, in via subordinata, la confisca per equivalente nei confronti dell’imputato.

La Corte di appello confermava la condanna, disponendo il dissequestro di una somma eccedente il profitto quantificato. L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di motivazione sul dolo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per crisi di liquidità, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi dichiarati manifestamente infondati. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità alla scadenza del termine di pagamento, a meno che non sia dimostrata la non addebitabilità della crisi economica e l’adozione di tutte le iniziative per corrispondere il tributo. L’omesso versamento dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei clienti non esclude il dolo generico, perché l’obbligo di versamento prescinde dall’effettiva riscossione e il mancato adempimento del debitore rientra nell’ordinario rischio di impresa.

Sul punto la Corte precisa che la recente giurisprudenza che ha subordinato la non esclusione del dolo alla condizione che gli insoluti siano sopravvenuti e contenuti entro una percentuale fisiologica non è invocabile nel caso concreto. I giudici di merito, le cui decisioni si saldano in un unico corpo motivazionale per la doppia conforme, hanno evidenziato che la crisi non era improvvisa né determinata da eventi straordinari, ma risaliva al 2012 e si protraeva aggravandosi. L’imputato, consapevole della crisi, aveva preferito la continuità aziendale percependo il compenso di amministratore, per poi dimettersi lasciando insoluti i debiti erariali: condotta che, oltre a essere prova del dolo, è ostativa alla dimostrazione della sopravvenuta impossibilità di soddisfare i crediti tributari.

Quanto alla causa di non punibilità del comma 3-bis, la Corte rileva che la Corte territoriale ne ha escluso i presupposti senza vizi logici, sottolineando che la norma ha positivizzato i principi giurisprudenziali e richiede una crisi sopravvenuta all’effettiva disponibilità delle somme incassate a titolo di IVA. L’autoliquidazione del compenso in piena crisi non è stata scalfita dalla deduzione del mancato incasso delle fatture.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte ricostruisce la struttura dell’art. 131-bis cod. pen., che richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Nei reati tributari caratterizzati da soglia di punibilità, il superamento significativo della soglia esclude l’applicabilità dell’istituto. Alla luce del sopravvenuto art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, lo scostamento significativo dalla soglia di un debito neppure in parte saldato preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità, ove ritenuto motivatamente prevalente.

Il quarto motivo è infine rigettato: la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per mero arbitrio o illogicità, e la condizione di incensurato non è di per sé sufficiente ai fini delle attenuanti generiche. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione della rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e condanna del ricorrente al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *