Patteggiamento, ricorso inammissibile se deduce l’omesso proscioglimento ex art. 129 (Cass. pen. Sez. VII n. 9065 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Il ricorso che prospetti un motivo estraneo a tale perimetro è inammissibile, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Savona, con sentenza emessa secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La questione riguarda l’ammissibilità di un motivo che investe il merito dell’accertamento cautelare sul proscioglimento, estraneo alle ipotesi di ricorribilità previste dalla norma processuale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’impugnazione è stata proposta avverso una sentenza di applicazione della pena al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il Collegio ha richiamato l’attenzione sul perimetro tracciato dalla norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, che limita la ricorribilità ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il motivo dedotto dal ricorrente — omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. — non rientra in alcuna di tali ipotesi ed è pertanto inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito.

A sostegno di tale conclusione la Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337, secondo cui in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso con cui si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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