Ricorso per saltum con censure di fatto va convertito in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 37987 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’impugnazione proposta non sia quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso per cassazione per saltum, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Se nell’atto di impugnazione non vi è solo una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma il contenuto delle censure, che deducano anche violazione di legge, rivela come esse siano sostanzialmente dirette, anche in parte, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio su questioni di mero fatto, il ricorso deve ritenersi proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e va convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Trento del 26 marzo 2025, all’esito di rito abbreviato, il ricorrente è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186-bis cod. strada, commessa il 14.4.2021, e condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1000 di ammenda, oltre alle spese processuali e alla revoca della patente di guida.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova sull’affermazione di responsabilità; omesso avviso al difensore ex art. 356 cod. proc. pen.; erronea affermazione della recidiva; diniego della causa di esclusione di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il P.G. ha concluso chiedendo disporsi la conversione del ricorso in appello.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla qualificazione dell’impugnazione proposta. Il ricorso è stato costruito come ricorso diretto per saltum, ma la Corte rileva che la volontà della parte deve essere interpretata e che, in caso di dubbio, va privilegiato il gravame ordinario.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, quando l’atto contiene una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e le censure, pur deducendo violazione di legge, risultano sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio su questioni di mero fatto, il ricorso si considera proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Vengono citate Sez. 2 n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014 e Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019.
Tale evenienza si è verificata nella fattispecie, poiché i motivi coinvolgono la valutazione degli atti e la ricostruzione del fatto. In particolare, il primo e il secondo motivo, dietro l’apparente prospettazione del travisamento della prova, censurano l’interpretazione del verbale di accertamenti urgenti in relazione all’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il terzo motivo contesta l’affermazione della recidiva nel quinquennio e la conseguente illegittimità della revoca della patente; il quarto critica la motivazione sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte richiama quindi il principio per cui il ricorso per saltum che contenga, anche in via subordinata, censure riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve essere convertito in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen., come affermato da Sez. 3, ord. n. 48978 dell’08/10/2014. Dispone pertanto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento.
Nota della Redazione
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